(massima n. 1)
II mandato in rem propriam può essere revocato, qualora la revocabilità sia stata espressamente prevista, ovvero ricorra una giusta causa di revoca, ma il mandante, nel primo caso, è obbligato al rimborso delle spese, al pagamento, del compenso, nonché al risarcimento del danno che, al pari dell'ipotesi di cui all'art. 1723, primo comma, c.c., deve essere commisurato alla lesione dell'interesse del mandatario alla conservazione del rapporto, facendo applicazione dei criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2697, c.c., e può essere liquidato anche in via equitativa, se risulti impossibile o particolarmente difficile provarne l'ammontare, e, a questo fine, il giudice può desumere argomenti di prova anche dall'ingiustificata inottemperanza all'ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210, c.p.c.; tuttavia la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine di esibizione non è censurabile in sede di legittimità, neppure per difetto di motivazione, in quanto siffatta inosservanza integra un comportamento dal quale il giudice del merito, nell'esercizio di un potere discrezionale, può appunto desumere argomenti di prova (art. 116, comma secondo, c.p.c.).