(massima n. 1)
Nell'arbitrato rituale le parti non hanno il potere di revocare per giusta causa, ai sensi dell'art. 1723 c.c., il mandato agli arbitri, in quanto la disciplina speciale prevede rimedi di tipo diverso, come la sostituzione dell'arbitro che ometta o ritardi di compiere un atto relativo alle sue funzioni o la ricusazione, pił coerenti con la natura giurisdizionale di tale istituto.