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Articolo 22 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Definizioni e principi in materia di accesso

Dispositivo dell'art. 22 Legge sul procedimento amministrativo

1. Ai fini del presente capo si intende:

  1. a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
  2. b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
  3. c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
  4. d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
  5. e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Spiegazione dell'art. 22 Legge sul procedimento amministrativo

La normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi costituisce un corollario del principio di trasparenza e pubblicità dell'agere amministrativo, così come consacrati dall'articolo 1. L'accesso viene anche descritto come enucleazione del concetto che vede la p.a. come vera e propria “casa di vetro”, in cui, a causa dell'importanza degli interessi pubblici e privati coinvolti, deve essere data massima trasparenza all'esercizio del potere amministrativo.

L'accesso amministrativo assurge persino a principio generale dell'attività amministrativa, attenente ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117 Cost..

Per quanto riguarda la natura giuridica, il diritto di accesso consiste nel diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi. Tuttavia, tale diritto dipende dalla possibilità per il richiedente di poter vantare una posizione giuridica qualificata, determinata dalla sussistenza di un interesse concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si richiede l'ostensione.

Ciò non toglie che trattasi ad ogni modo di un vero e proprio diritto soggettivo, e questo per via del carattere vincolato della valutazione operata dall'amministrazione in sede di esame dell'istanza, l'inclusione dell'accesso tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e, non da ultimo, la devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (giurisdizione che appunto concerne diritti soggettivi lesi dall'amministrazione, piuttosto che i consueti interessi legittimi).

Fondamentale è a questo punto comprendere chi siano i titolari del diritto di accesso.

Innanzitutto è necessaria una posizione giuridica differenziata rispetto al quisque de populo, tesa alla tutela di situazioni giuridiche soggettive rilevanti.

Nello specifico, l'interesse è diretto, quando è personale; è concreto, in quanto dev'essere collegato alle ragioni esposte a sostegno dell'istanza; attuale, quando il documento di cui si chiede l'ostensione sia idoneo a spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente.

Per contro, come chiarito dall'art. 24 non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della p.a..

Oggetto dell'accesso sono i documenti amministrativi in possesso dell'amministrazione (fino a che la p.a. ha l'obbligo di detenerli), tra cui rientrano anche gli atti di diritto privato e quelli redatti dai privati, qualora utilizzati nei processi decisionali pubblici.

Tutti i documenti sono di regola accessibili, ad eccezione di quelli elencati nell'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

Massime relative all'art. 22 Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 3486/2018

Ai sensi dell'art. 43, comma 2 del D.lgs. n. 267 (recante il Testo unico degli enti locali), "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato". A tal fine, le amministrazioni "assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (cfr. art. 2, comma 1 d.lgs. n. 82/ 2005, recante il c.d. Codice dell'amministrazione digitale). La direttiva emergente dalle richiamate disposizioni è senz'altro nel senso: a) che la fruibilità dei dati e delle informazioni in modalità digitale debba essere garantita con modalità adeguate (alla precipua finalità informativa) ed appropriate (alla tecnologia disponibile); b) che - secondo un corrispondente e sotteso canone di proporzionalità - grava sull'amministrazione l'approntamento e la valorizzazione di idonee risorse tecnologiche, che - senza gravare eccessivamente sulle risorse pubbliche - appaiano in grado di ottimizzare, in una logica di bilanciamento, le esigenze della trasparenza amministrativa.

Cons. Stato n. 651/2018

L'odierna considerazione in sede giurisprudenziale dell'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22 e ss. L. 241/ 1990, è oramai fortemente caratterizzata dal principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela (si veda in particolare l'art. 24, comma 7, L. 241/1990), ciò in forza di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni legislative surrichiamate e tese verso la piena attuazione del principio di imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost. Pertanto, va accolta una nozione ampia di "strumentalità" del diritto di accesso, nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso, non imponendosi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ammettendo che la richiamata "strumentalità" va intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

Cons. Stato n. 4636/2015

Premesso che l'istanza di accesso, pur se astrattamente riguardante un'informazione ambientale, non esime il richiedente dal dimostrare che l'interesse che intende far valere è un interesse ambientale, come qualificato dal D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195, è legittimo il diniego all'ostensione di formulari riguardanti il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti sanitari, emessi in relazione a un contratto stipulato fra un'Azienda sanitaria locale e un privato, giustificato dal fatto che i dati, pur se attinenti ai predetti rifiuti sanitari - che se non correttamente smaltiti possono arrecare pregiudizi all'ambiente - erano stati richiesti per finalità del tutto diverse (economico-patrimoniali, di tipo concorrenziale) e con un inutile aggravio dell'attività dell'Amministrazione.

Cons. Stato n. 714/2015

Il diritto di accesso agli atti amministrativi non è stato configurato dal legislatore con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio, avendo un carattere autonomo, nel senso che il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza va inteso in senso ampio, poiché la documentazione richiesta deve essere considerata mezzo utile per la difesa e non come strumento di prova diretta della lesione dell'interesse tutelato.

C. giust. UE n. 416/2013

Ai sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, il pubblico interessato deve avere accesso agli atti - nella specie ad una decisione di assenso urbanistico-edilizio - del procedimento di autorizzazione per la realizzazione di una discarica, sin dall'inizio del procedimento, non essendo consentito alle autorità nazionali competenti di rifiutare al pubblico interessato l'accesso adducendo la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali prevista dal diritto nazionale o dell'Unione al fine di proteggere un legittimo interesse economico.

Ai sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, un rifiuto ingiustificato di mettere a disposizione del pubblico interessato atti del procedimento di autorizzazione per la realizzazione di una discarica - nella specie una decisione di assenso urbanistico-edilizio - può essere sanato nel corso del procedimento amministrativo di secondo grado, a condizione che tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale stadio procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un'influenza effettiva sull'esito del processo decisionale.

Cons. Stato n. 7/2012

Sussiste il diritto dei singoli associati Siae all'ostensione delle delibere assembleatiche dell'ente. Infatti, la normativa interna della Siae conferisce all'associato in quanto tale un ruolo di membro attivo di quel determinato corpo sociale, ai cui funzionamento può cooperare in svariate funzioni, e dal quale è destinato a ricevere una serie di benefici ulteriori rispetto a quelli per i quali si è richiesta l'iscrizione e, di conseguenza, non può sostenersi che al singolo associato non spetterebbe altra posizione personale, sfera di interesse o status, che non sia riconducibile alla "ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli aventi diritto".

La disciplina dell'accesso agli atti amministrativi non condiziona l'esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, quale il diritto soggettivo del soggetto che ha conferito un capitale in una società commerciale, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata. Infatti, la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto.

Fin dalle prime pronunce del Consiglio di Stato sull'interpretazione dell'art. 22, L. n. 241/1990, è stata riconosciuta la legittimazione del Codacons ad esercitare il diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione in relazione ad interessi che pertengono ai consumatori e utenti di pubblici servizi. Cionondimeno, la disposizione di cui all'art. 22, co. 1, L. n. 241/1990, pur riconoscendo il diritto di accesso a "chiunque vi abbia interesse" non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sulla Amministrazione, tant'è che ha contestualmente definito siffatto interesse come finalizzato alla "tutela" di situazioni giuridicamente rilevanti". Del resto, anche l'art. 2 del primo regolamento attuativo della legge, con riferimento all'accesso, approvato con d.P.R. 27 n. 352/1992, ha chiarito che l'interesse che legittima la richiesta di accesso, oltre ad essere serio e non emulativo, deve essere "personale e concreto", ossia ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso, occorrendo che il richiedente intenda difendere una situazione di cui è portatore, qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela, non essendo sufficiente il generico e indistinto interesse di ogni cittadino alla legalità o al buon andamento della attività amministrativa.

Cons. Stato n. 116/2012

In tema di accesso agli atti, il "collegamento" tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, di cui all'art. 22, co. 1, lett. b), L. n. 241/1990, non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.

Cons. Stato n. 783/2011

Possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente degli enti pubblici e dei soggetti agli stessi equiparati, in quanto, pur essendo tali atti adottati iure gestionis, le esigenze di buon andamento e imparzialità riguardano allo stesso modo l'attività volta all'emanazione di provvedimenti e quella con cui sorgono o sono gestiti i rapporti di lavoro disciplinati dal diritto comune.

Cons. Stato n. 3309/2010

Ai sensi dell'art. 22 comma 2, L. 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 15, L. 11 febbraio 2005 n. 15, il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico, il quale si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell'amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi; in quest'ottica, il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.

Cons. Stato n. 2966/2010

Ai sensi dell'art. 22, L. 7 agosto 1990 n. 241, al proprietario del fondo vicino a quello sul quale sono state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata, e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa.

Cons. Stato n. 1962/2010

Una associazione privata - che per statuto svolge attività per la diffusione e lo sviluppo delle discipline sportive d'acqua - è titolare, secondo la previsione di cui all'art. 22, comma 1, lett. b, L. 241 del 1990 e s.m.i., di una differenziata posizione di interesse concreto, diretto ed attuale in relazione all'accesso a documenti riguardanti la gestione e l'affidamento in concessione a privati di beni appartenenti al demanio marittimo, atteso che detti documenti possono costituire indubbio supporto e mezzo per il miglior perseguimento degli scopi sociali.

Cons. Stato n. 7486/2009

Atteso che il diritto di accesso ai documenti di cui agli art. 22 e ss. L. n. 241 del 1990 è il diritto alla visione ed estrazione di copia dello specifico preesistente documento in possesso dell'amministrazione, non è consentito evadere la richiesta di accesso con l'ostensione di un documento equipollente, a nulla rilevando l'omogeneità dei due atti sul piano dei contenuti.

Cons. Stato n. 3081/2009

Poiché il nostro ordinamento non tollera le denunce segrete, colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo è portatore di un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d'iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti. Conseguentemente, benché non possa escludersi che l'immediata comunicazione del nominativo del denunciante possa riflettersi negativamente sullo sviluppo dell'istruttoria, ciononostante è illegittimo il diniego opposto alla conoscenza degli atti quando ormai (come nella fattispecie) il procedimento ispettivo-disciplinare si sia definitivamente concluso.

Cons. Stato n. 1363/2008

Il diritto di accesso non può essere riconosciuto per la visione (e la successiva estrazione di copia) di sentenze della Commissione tributaria, che non possono essere ricondotte al genere dei "documenti amministrativi", formati dalla amministrazione. Qualunque possa essere l'accezione di “documento amministrativo" (ogni rappresentazione di un "contenuto" di atti che siano formati dalla p.a., ovvero di atti che, sebbene di diritto privato, siano finalizzati alla cura di interessi pubblici) e quale che sia la latitudine della tutela che si vuole garantire al (e con il) diritto di accesso, al fine di "assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" (art. 22 comma 2 L. n. 241 del 1990), le "sentenze" (peraltro pubbliche) non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso. Sono di ostacolo sia la formulazione letterale dell'art. 22, che si riferisce ad "atti, anche interni, formati, dalla p.a.", che siano espressione di una "attività amministrativa", sia la finalità della previsione che vuole garantire la imparzialità e la trasparenza della p.a. Altro ostacolo di ordine positivo è dato rinvenire nella dizione dell'art. 23 L. n. 241 del 1990, che specifica i soggetti passivi dell'accesso, tra i quali non sono previsti gli organi giurisdizionali, che emettono atti con un regime definito (anche di pubblicità), che è completamente estraneo e non assimilabile alla disciplina in tema di accesso amministrativo. L'assimilazione della "sentenza" (tributaria o altra) al "documento amministrativo" deve arrestarsi al primo termine, cioè al "documento", non potendo mettersi in dubbio che anche la sentenza sia un documento, nel senso che è qualcosa che rappresenta "un contenuto", rendendolo utilizzabile; non è possibile procedere oltre nella identificazione dei due "documenti", giacché la qualifica di "amministrativo" del documento, in relazione al quale è previsto l'accesso, non può in alcun modo essere assegnata alla "sentenza", che conclude il processo, e non il procedimento.

Cons. Stato n. 4645/2007

Il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita, così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l'accesso ai documenti è assolutamente indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione, ma anche dall'eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre.

Cons. Stato n. 4638/2007

L'accesso agli atti non può riguardare documenti allo stato non esistenti e da formare per dare risposta alla richiesta ostensiva poiché oggetto dell'accesso sono i documenti amministrativi e non generiche informazioni sull'attività della p.a. Tuttavia l'istanza di accesso non deve indicare in modo puntuale i documenti oggetto della richiesta di ostensione, in quanto molto spesso il privato non conosce in quali documenti sono contenute le informazioni che richiede, di guisa che, in presenza dei presupposti previsti dalla legge spetterà, all'amministrazione individuare in quali documenti siano presenti le informazioni richieste onde consentire il pieno soddisfacimento del diritto del privato.

Cons. Stato n. 3601/2007

Gli autori degli esposti informativi (i cui nomi sono oggetto dell'istanza di accesso presentata dalla ricorrente) non possano essere qualificati controinteressati in senso tecnico. [...] Sono infatti controinteressati non tutti coloro che, a qualsiasi titolo sono nominati o coinvolti nel documento oggetto dall'istanza ostensiva, ma solo coloro che per effetto dell'estensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza. Ebbene il Collegio ritiene che tale situazione giuridica concerna solo quelle vicende collegate in modo apprezzabile alla sfera privata del soggetto, e non anche quelle destinate ad assumere una dimensione di carattere pubblico.

Ai sensi dell'art. 22 lett. c) della L. 241/1990, in materia di accesso agli atti amministrativi, sono controinteressati solo coloro che per effetto dell'ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza e non tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano nominati o coinvolti nel documento oggetto dall'istanza estensiva.

Cons. Stato n. 2513/2007

L'esercizio del diritto di accesso ai documenti non può trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare volto alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Cons. Stato n. 1384/2007

Nel giudizio proposto avverso il diniego di accesso alla documentazione relativa ad un procedimento disciplinare promosso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati sono controinteressati tutti gli avvocati ascoltati dal Consiglio dell'ordine nel corso dell'indagine conoscitiva, quali soggetti determinati cui si riferiscono i documenti richiesti con la domanda di accesso.

Cons. Stato n. 668/2007

La domanda di accesso alle informazioni ambientali può consistere anche in una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale, a condizione che questo sia specificato e che la richiesta non sia mirata ad un mero sindacato ispettivo sull'attività del comune.

Cons. Stato n. 7111/2006

Il cliente ha interesse ad accedere agli atti con cui il Consiglio dell'Ordine ha valutato i fatti narrati nell'esposto sin dalla eventuale archiviazione o dall'avvio del procedimento disciplinare, al fine di trarre elementi per valutare se sussistano presupposti tali da proporre in sede civile una azione nei confronti del professionista, ai sensi dell'art. 2236 del codice civile. È salvo il poteredovere del Consiglio dell'Ordine di negare l'accesso agli atti che effettivamente contengano dati sensibili del professionista, come il potere-dovere del Consiglio dell'Ordine di differire motivatamente l'accesso, ove sussistano ragioni giustificative inerenti ad esigenze istruttorie.

Cons. Stato n. 7/2006

La qualità di autore di un esposto, che abbia dato vita a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi quale la pendenza di un giudizio civile, a legittimare all'accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell'esposto ha tratto origine.

Cons. Stato n. 55/2005

Ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l'esercizio del diritto dei accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato, non potendo l'interesse identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della attività amministrativa, essendo necessario invece un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione. Tale nesso di strumentalità deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.

Cons. Stato n. 6/1999

Il soggetto nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento sanzionatorio ha titolo ad accedere alla documentazione che lo riguarda, anche al fine di un sindacato "a posteriori" sulla legittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione e dai suoi funzionari.

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Consulenze legali
relative all'articolo 22 Legge sul procedimento amministrativo

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

L. T. chiede
lunedì 20/05/2024
“Buongiorno
Io e i miei genitori siamo proprietari di una porzione di villetta bifamiliare dal 1993. I precedenti proprietari delle due porzioni bifamiliari hanno stabilito con una scrittura privata datata 24.9.1980 di concedersi reciprocamente il permesso di costruire una scala in fregio al confine tra le due proprietà. I proprietari di una delle due porzioni hanno quindi costruito tale scala e, secondo quanto riportato nell'accordo, avrebbero dovuto allegare il progetto esecutivo della scala. In realtà tale progetto non è mai stato allegato e ora che noi siamo in procinto di vendere la nostra proprietà ci siamo resi conto della anomalia.
Nel rogito di compravendita del 1993 non si fa alcun cenno a questa scrittura privata che infatti ci è stata consegnata successivamente.
Quindi vorremmo sapere quali sono i riferimenti normativi da utilizzare per richiedere ai nostri vicini (legittimi eredi di coloro che hanno siglato l'accordo) tutta la documentazione tecnica relativa alla edificazione della scala, comprensiva di conformità edilizia e certificato di agibilità.
Inoltre vorremmo sapere se è nostro diritto richiedere in aggiunta anche una perizia tecnica al fine di escludere cedimenti strutturali che potrebbero pregiudicare la sicurezza della nostra proprietà data la costruzione direttamente sul confine.
Infine vorremmo conoscere quali azioni concrete possiamo intraprendere qualora i vicini si rifiutassero di trasmetterci la documentazione richiesta.
Nella email successiva invierò copia della scrittura privata, copia del rogito e alcune fotografie per inquadrare lo stato dei luoghi.
Attendo un vostro cortese riscontro e porgo cordiali saluti.

Consulenza legale i 28/05/2024
Prima di rispondere alle domande che vengono poste occorre fare alcune precisazioni circa la corretta qualificazione giuridica che deve essere data ad un intervento volto alla realizzazione di una scala esterna.
In linea generale, si è soliti differenziare gli interventi edilizi a seconda di quelli che sono i titoli abilitativi richiesti dalla legge, la cui disciplina in verità è da sempre oggetto di continua modifica, sia da parte del legislatore statale che di quello regionale.
Così si distingue tra:
  1. attività edilizia libera: si qualifica tale quella per la quale non occorre alcun titolo abilitativo, fatto comunque salvo il rispetto delle prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici comunali, nonché dalle altre normative di settore in materia di attività edilizia;
  2. attività per la quale è richiesta la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato, c.d. CILA (vi rientrano, ad esempio, gli interventi di restauro leggero di un immobile): in questo caso è il tecnico che attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che gli stessi sono compatibili con la normativa sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non sono comunque interessate le parti strutturali dell’edificio;
  3. attività per le quali è richiesto il rilascio del permesso di costruire: è questo il caso in cui si debba procedere alla realizzazione di una nuova costruzione o di interventi edilizi da cui deriverà un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
  4. attività per le quali è richiesta la presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività): in questo caso, che riguarda essenzialmente gli interventi di manutenzione straordinaria, l’attività edilizia può essere intrapresa solo dopo la presentazione della relativa pratica e, se condizionata ad altri atti di assenso e/o pareri, solo dopo la comunicazione da parte dell’amministrazione comunale dell’avvenuta acquisizione di tali atti.

Delineato per grandi linee il quadro dei titoli edilizi previsti dalla legge, occorre adesso cercare di capire di quale titolo edilizio occorre munirsi per realizzare una scala esterna.
Per fare ciò occorre qualificare correttamente tale tipologia di intervento, il quale deve essere fatto rientrare a pieno titolo tra i c.d. interventi di ristrutturazione pesante, ovvero tali da portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici e dei prospetti.
In quanto tale, si può senza alcun dubbio affermare che per la realizzazione di una scala esterna (ed in particolare di una scala con struttura in cemento quale quella risultante dalle foto fatte pervenire a questa Redazione) è necessario il permesso di costruire, ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 del T.U. edilizia.
Tale provvedimento autorizzatorio può, tuttavia, essere sostituito dalla presentazione di una SCIA, la quale, proprio perché riguarda un intervento soggetto a preventiva autorizzazione, si qualifica come SCIA alternativa al permesso di costruire che, a differenza della SCIA ordinaria, dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori (così comma 1 lett. a) art. 23 del T.U. edilizia.
Quanto fin qui detto, ovviamente, non è fine a se stesso, ma risulta di fondamentale importanza al fine di rispondere a ciò che nel quesito si chiede.
Infatti, considerato che l’intervento realizzato (la scala) presuppone l’apertura di un procedimento amministrativo a tutti gli effetti (ossia quello volto a munirsi dei relativi titoli edilizi), tutta la documentazione a cui nel quesito si fa riferimento non può che essere in possesso della competente pubblica amministrazione (ovvero l’ufficio tecnico del Comune interessato).

E’ pertanto alla stessa che ci si può rivolgere per acquisire gli elementi di cui si ha bisogno, considerato peraltro che ai sensi dell’art. 22, Legge n. 241/1990, comma 1, lett. b), l'accesso agli atti amministrativi è consentito a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
In ambito edilizio, tale interesse qualificato è stato riconosciuto dalla giurisprudenza in capo al proprietario vicino, nel caso in cui la richiesta sia finalizzata all'accertamento della conformità alle norme edilizie e urbanistiche delle opere realizzate su terreni adiacenti.

Si tenga presente che in applicazione proprio di tale dettato normativo, il TAR Campania Salerno 15/10/2020, n. 1423 ha precisato che il proprietario dell’immobile vicino, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, ha il diritto di accedere agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie relative all’immobile confinante, sostenendo che tale posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, è sufficiente ex art. 22 della L. 241/1990 a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta (cfr. Cons. di Stato sentenza n. 2966 del 14.05.2010).
Lo stesso TAR ha anche precisato che per negare l'accesso non è possibile sostenere una violazione della riservatezza altrui, posto che il comma 6 dell’art. 20 del T.U. edilizia fa carico al Comune di pubblicare sull’albo pretorio la notizia dell’avvenuto rilascio con l’indicazione degli estremi identificativi dell’atto, del richiedente, dell’immobile e della tipologia di lavori.

Una simile pretesa, invece, non può essere avanzata nei confronti di coloro che hanno realizzato l’opera, ancor più che adesso si ha a che fare con aventi causa dagli stessi.
Per quanto concerne la lamentata assenza di qualsivoglia riferimento nell’atto pubblico di compravendita al patto risultante dalla scrittura privata, si ritiene del tutto lecito, considerato che trattasi di un patto avente natura meramente obbligatoria (e non reale), vincolante come tale soltanto nei riguardi delle parti che vi hanno aderito.


G. C. chiede
martedì 18/10/2022 - Liguria
“Premesso che:
- sono unico erede legittimo di "secondo de cuius" ab intestato;
- "secondo de cuius", quando in vita, risultava coerede legittimo, di "primo de cuius" ab intestato, insieme ad altro soggetto tuttora vivente;
- sull'eredità di "primo de cuius" si hanno contrasti con l'altro soggetto tuttora vivente, in particolare tra le altre cose, sulla differente interpretazione da dare ai rapporti cointestati tra quest'ultimo e "primo de cuius".
Ora si vorrebbe da parte mia ottenere documentazione, di "primo de cuius", presente presso le Amministrazioni Pubbliche (anche in senso lato) sia per ottemperare ad obblighi di legge (presentare a mia volta Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali di "secondo de cuius"), sia per acquisire mezzi di prova direttamente e/o eventualmente, tramite quanto fin così avuto, indirettamente presso altri soggetti/istituzioni (banche/compagnie assicurative/etc.).
Quindi si vorrebbe da parte mia richiedere, sempre di "primo de cuius" ed in prima iniziale approssimazione, l'accesso ai seguenti atti presso le rispettive Amministrazioni:
Agenzia delle Entrate
- Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali (presentate direttamente dall'altro soggetto tuttora vivente in quanto coerede);
- Archivio dei Rapporti con Operatori Finanziari;
Inps
- cedolino pensione;
- modello OBIS/M.
Al riguardo, sentita informalmente l'Agenzia delle Entrate, mi si dice di dover informare l'altro coerede tuttora vivente della mia richiesta d'accesso agli atti di "primo de cuius" in quanto controinteressato, ritenendo così di adempiere ad un obbligo di Legge.
Ora, per la tipologia di atti e documentazione a cui si vuole accedere, si vorrebbe contestare tale impostazione e, affinché non sia pregiudizievole di miei interessi, comunque prima che l'Amministrazione inizi il coinvolgimento dell'altro coerede tuttora vivente.
Si chiede di sapere argomentando se, volendo lo scrivente -in quanto coerede- accedere ai seguenti atti relativi al de cuius presso l'Agenzia delle Entrate:
- Dichiarazione di successione e Domanda di volture catastali già a loro tempo presentate direttamente dall'altro soggetto coerede,
- Archivio dei Rapporti con Operatori Finanziari,
l'altro soggetto coerede sia qualificabile o meno quale controinteressato.
Collaborativamente e grato per l'attenzione, si voglia ricevere il mio saluto più cordiale.”
Consulenza legale i 28/10/2022

Prima di passare ad esaminare la questione del controinteressato, è opportuna una breve premessa circa il fatto che non tutti i documenti sono liberamente accessibili.

Nel caso specifico, oltre naturalmente alla disciplina generale stabilita dalla Legge sul procedimento amministrativo, vengono in rilievo le “Disposizioni in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato dell’Agenzia delle Entrate” (Prot.n. 280693/2020 del 4 agosto 2020).

In particolare, l’art. 15, comma 3, lettera d), precisa che sono esclusi dai documenti accessibili quelli che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono, come di seguito specificato a titolo meramente esemplificativo:

1. documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività amministrativa;

2. atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi;

3. planimetrie di immobili iscritti ovvero iscrivibili alle categorie A, B, C, qualora l'accesso non sia richiesto dal proprietario dell'immobile, dal titolare di altro diritto reale, o da persona da questi formalmente delegata;

4. planimetrie e documentazione presentata dalle parti o prodotta d'ufficio relativamente agli immobili iscritti o iscrivibili in una delle categorie dei gruppi D ed E, quando la richiesta non pervenga dai soggetti intestatari, o da persona da questi formalmente delegata;

5. documenti di aggiornamento catasto fabbricati e catasto terreni;

6. atti e documenti relativi a procedimenti sanzionatori di competenza dell'Agenzia e gli atti contenenti gli esiti di accertamenti, effettuati in sedi ispettive di vigilanza e di controllo, di natura amministrativa e contabile, quando la loro divulgazione possa arrecare pregiudizio al diritto alla riservatezza;

7. consulenze e stime per la Pubblica Amministrazione incluse quelle relative alla congruità per l’acquisto di beni e servizi;

8. consulenze e stime in relazione a FEC -enfiteusi;

9. atti e documenti relativi al trattamento dei crediti tributari nell’ambito delle procedure concorsuali;

10. richieste di aggiornamento di atti del Catasto Fabbricati e del Catasto Terreni;

11. documenti nell'ambito del processo di assistenza ai soggetti obbligati alla comunicazione dati;

12. documenti riguardanti i procedimenti disciplinari o le inchieste ispettive effettuate a carico dei singoli dipendenti, salvo che la richiesta provenga dal dipendente al quale il procedimento o l’inchiesta si riferisce, o sull'attività degli uffici;

13. documenti attinenti ad accertamenti medico-legali o comunque relativi alla salute delle persone, salvo che la richiesta provenga dalla persona alla quale l’accertamento si riferisce;

14. documenti concernenti i procedimenti di sospensione, di trasferimento per incompatibilità ambientale, dispensa, destituzione o decadenza dal servizio;

15. atti e documenti attinenti alla selezione ed al reclutamento del personale, ai lavori delle commissioni esaminatrici di concorsi e degli organismi preposti alla valutazione ed alle scelte relative alla progressione di carriera del personale dipendente, fino al momento dell'approvazione della graduatoria. Gli atti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi restano comunque esclusi anche dopo l'approvazione della graduatoria;

16. i documenti di privati detenuti dall'Agenzia per fini pubblici.

Pertanto, se l’Agenzia delle Entrate ritenesse che uno o più documenti richiesti rientrano nella fattispecie sopra richiamata potrebbe negare l’accesso.

Più che focalizzarsi sul controinteressato, dunque,è opportuno illustrare in modo esaustivo le ragioni a fondamento della richiesta di ostensione dei documenti, richiamandosi al principio - ricordato anche all’art. 15, comma 7, della circolare sopra citata - per cui è comunque garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Nel caso di documenti idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 in materia di protezione dei dati personali.

In merito alla nozione di controinteressato, si nota che assume tale veste il soggetto, individuato o facilmente individuabile in base alla natura del documento richiesto, che vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza.

Nel caso di specie, attesa la natura dei documenti richiesti, è ben possibile che essi contengano dati reddituali e fiscali anche dell’altro erede, che dunque per questo motivo riveste la qualifica di controinteressato e che quindi deve essere necessariamente informato.

In ogni caso, la eventuale opposizione non determina l’automatico rigetto della richiesta, posto che la pubblica amministrazione mantiene il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, soprattutto se effettuata a fini difensivi (T.A.R. Trento, sez. I, 28 aprile 2022, n. 87)

Per quanto riguarda i dati catastali conoscibili mediante la semplice visura, da richiedere nelle forme consuete, invece, non sembra porsi alcun problema relativo ai controinteressati.

Infine, va chiarito che la denuncia di successione - se richiesta da parte di un terzo - non segue le ordinarie regole sull’accesso agli atti, ma deve essere preceduta da apposita autorizzazione del giudice ordinario competente, ai sensi dell'art. 18, d.P.R. n. 131/1986, con la conseguenza che la carenza di tale previa autorizzazione comporta l'insussistenza dell'obbligo dell'amministrazione finanziaria di consentire l'accesso e di rilasciare copia della denuncia richiesta (T.A.R. Milano, sez. III, 21 giugno 2016, n. 1224; T.A.R. Salerno, sez. I, 15 maggio 2013, n. 1103).


A. D. P. chiede
mercoledì 20/07/2022 - Puglia
“Gentilissima redazione giuridica "Brocardi.it"vi invio questa mail per sottoporre alla vostra attenzione una consulenza riguardante una tematica molto importante.Ho inoltrato una richiesta di accesso agli atti e successivamente una richiesta di riesame al Commissariato di Polizia di XXX concernente il rilascio della relazione di servizio in merito all' intervento di una loro pattuglia per sedare un litigio accaduto, durante un corso di formazione professionale, tra il diretto interessato e gli altri compagni del suddetto corso per un pagamento avvenuto irregolarmente e per le numerose "chance" lavorative perse, in quanto il corso faceva intendere un serio e concreto avviamento al lavoro, fatto a tutt'oggi mai verificato e accaduto.Nonostante le continue e numerose sollecitazioni da parte del sottoscritto e persino dopo l'invio della richiesta di riesame, il Commissariato di Polizia di XXX mostra totale inerzia e mancate risposte di fronte alla mia richiesta di accesso. Alla luce di tutto ciò che ho esposto, vorrei sapere è possibile ricorrere al difensore civico senza obbligatoriamente esperire ricorso al Tar? In particolar modo qual è la fattispecie che mi riguarda?Alla presente mail allego, per completezza, la richiesta di accesso agli atti e la richiesta di riesame in formato pdf; nel caso si verificassero problemi nell'aprire i suddetti files o per qualsiasi altra cosa, avvisatemi immediatamente. Nell'attesa di un vostro esauriente parere del caso qui in esame, vi ringrazio per l'attenzione prestatami e vi porgo i miei più cordiali saluti.”
Consulenza legale i 28/07/2022
Le relazioni di servizio degli organi di Polizia sono soggette in generale alla disciplina sull’accesso fissata dalla Legge sul procedimento amministrativo, con alcune esclusioni disciplinate dal D.M. n. 415/199.
In particolare, l’art. 3, comma 1, lettera a) del detto Decreto Ministeriale inserisce tra i documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità, anche le “relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.

La giurisprudenza ha chiarito che l'accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della documentazione in possesso dell'Amministrazione coperte da segreto istruttorio, in quanto afferenti a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, o in quanto coinvolgenti, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza; ovvero, ancora, adducendo specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata. Occorre, comunque, che l'amministrazione, nei casi in cui intenda negare l'accesso per le suindicate ragioni previste dalla norma citata, motivi in modo rigoroso sulle esigenze poste a fondamento del diniego (T.A.R. Bari, sez. III, 28 maggio 2015, n. 805).

Chiarito quanto sopra, si rileva però che il ricorso al difensore Civico è possibile solo quando vengano in rilievo atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, mentre quando si tratta -come nel caso di specie- di altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato è necessario rivolgersi (quando non si voglia adire il T.A.R.) alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
Le istruzioni e i moduli per rivolgere la propria istanza alla Commissione si trovano a questo link https://www.commissioneaccesso.it/it/approfondimenti/la-modulistica/


DR. M. S. chiede
lunedì 27/06/2022 - Lombardia
“buonasera,

nella mia qualità di coerede sto ricostruendo il patrimonio della mamma defunta. non riuscendo ad ottenere una documentazione ne dal fratello che curava gli interessi della defunta nè dal commercialista che ha espletato per anni
la consulenza fiscale ( denunce dei redditi, Imu e tutto quanto altro necessario ) ,mi sono avvalso del diritto consentitomi dalla legge, documentandolo e rendendomi disponibile al pagamento di spese di cancelleria relative, di richiedere una documentazione dei rapporti con la de cujus alle Banche ed alle Aziende ed amministrazioni sia pubbliche che private con le quali ho appurato ci sono stati dei rapporti di carattere finanziario.

Alcuni di questi soggetti si sono messi di traverso non fornendo tutti i documenti richiesti entro i termini o facendo muro od adducendo problemi interni ( banche ) nel consegnare quanto da me legalmente ed ufficialmente richiesto.
E su questo sto procedendo ai passi necessari ( Banca d'Italia, Uffici Legali, diffide etc. )

Premesso quanto sopra ho appurato che alcuni dei soggetti di cui sopra ( una banca ed una Amministrazione di stabili in particolare ) hanno comunicato agli altri coeredi per filo e per segno la natura delle mie richieste di documentazione tenendoli aggiornati costantemente e bloccando anche il flusso dei documenti da me richiesti.

Ma questi soggetti, ecco il mio quesito, non sarebbero tenuti alla riservatezza rispettando la mia privacy tenendo riservato nei confronti di terzi quanto ho loro richiesto in modo perfettamente legale e consentito dalla legge?

Grazie per una cortese risposta”
Consulenza legale i 13/07/2022
In relazione al quesito posto si rendono necessarie alcune precisazioni.

Il professionista citato (commercialista) che ha svolto per diverso tempo attività di consulenza ed assistenza fiscale-contabile alla de cuius ha un obbligo, anche deontologico, di consegnare la documentazione agli eredi, soprattutto se la richiesta è motivata dalla divisione ereditaria che si rende necessaria.

Qualora decida di interfacciarsi con Istituti di Credito e/o Pubbliche Amministrazioni occorre, in primis, munirsi del relativo testamento (se presente) o, se si tratta di successione ex lege, dell’auto-certificazione, vidimata da un pubblico ufficiale, che la qualifica come erede legittimo.

Infine, per quanto concerne l’ultima parte del quesito, la materia rientra nella l. 241/1990 che disciplina l’accesso agli atti amministrativi agli artt. art. 22 della legge sul proc. amministrativo e ss.
Alla procedura in questione possono opporsi eventuali “controinteressati”, cioè soggetti che, in relazione alla natura della documentazione richiesta, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza dall’esercizio del diritto di accesso medesimo.
Controinteressato è anche colui che è portatore di un interesse sostanziale antitetico a quello dell’istante, di natura conservativa e favorevole al mantenimento della situazione de quo.

Venendo al caso in esame, pur essendo le frasi dai Lei riportate a mezzo e-mail anomale nel loro contenuto, occorre verificare se gli altri eredi rivestano la qualifica di controinteressati o meno.

Ad ogni buon conto si consiglia l’assistenza di un legale di fiducia al fine di predisporre le richieste di documentazione alle Pubbliche Amministrazioni e/o agli istituti di credito di cui sopra.


S. S. chiede
giovedì 28/04/2022 - Lazio
“Richiesta accesso atti amministrativi come previsto dalla Legge 241/90, inerente un protocollo di ufficio della Camera di commercio di Roma.
Ho avuto risposta che lo stesso è stato espletato su richiesta email della richiedente.
Si configura un falso documentale?
Grazie”
Consulenza legale i 10/05/2022
Nella pec di risposta, datata 11 aprile 2022, non viene riportato propriamente che “lo stesso è stato espletato su richiesta e-mail della richiedente”.
Ad ogni buon conto occorre “mettere un po’ di ordine” rispetto al quesito posto.

L’istanza di accesso agli atti amministrativi è disciplinata dagli artt. 22 e 25 della L. 241/1990 e dall’art. 5 del d.lgs. 33/2013, e richiede per propria validità specifici presupposti di legge, quali, appunto, l’indicazione dell’interesse sotteso alla medesima.

Sulla base della documentazione pervenuta a Questa Redazione si osserva quanto segue.
a) nella prima istanza, datata 7 aprile 2022, l’indirizzo pec del destinatario non risulta corretto e la stessa motivazione, elemento di assoluta rilevanza, appare essere eccessivamente generica.

b) nella seconda istanza, datata 14 aprile 2022, non sembra esservi inserito in modo chiaro l’interesse sotteso all’istanza medesima.

L’indirizzo pec del destinatario è estraibile dal Registro IPA che è una banca dati per la libera consultazione dei dati e dei riferimenti delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi. Alla data di risposta del presente quesito, 10 maggio 2022, il domicilio digitale (indirizzo pec) in validità è il seguente cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it, in vigore dal 12 aprile 2019.
Si consiglia di estrarre copia della schermata del giorno in cui si effettuerà l’invio.

Sulla base di quanto sopra si conclude come segue.

Anzitutto appare opportuna l’assistenza di un legale di fiducia per la redazione di una nuova istanza che deve necessariamente essere più dettagliata ed approfondita, motivando la richiesta di uno specifico protocollo interno, ed inviata all’indirizzo di posta certificata di cui sopra o diverso che dovesse risultare dalla banca dati IPA.

Questa Redazione ritiene infine che non si configuri alcuna fattispecie avente disvalore penale nella risposta a Lei pervenuta in data 11 aprile 2022.




Giacomo F.P. chiede
sabato 23/01/2021 - Lombardia
“Il Tecnico che, a suo tempo, ha sottoscritto il progetto "concessionato" dal Comune o ha svolto la Direzione lavori (o ha redatto una pratica di condono), ha titolo per accedere alla visione di quegli atti (e se si, si chiedono riferimenti giurisprudenziali) o è sempre necessaria la delega del proprietario?”
Consulenza legale i 29/01/2021
In genere, il problema dell’accesso ai titoli edilizi (ed il relativo contenzioso) si pone per i vicini a vario titolo interessati a verificare la legittimità dei lavori assentiti e non per quanto riguarda i rapporti tra tecnico incaricato e proprietario dell’immobile.
Per questa ragione, nonostante le ricerche compiute, non è stato purtroppo possibile reperire riferimenti giurisprudenziali relativi a fattispecie analoghe a quella in esame.

Inoltre, si nota che nel quesito non viene esplicitato il motivo per il quale il tecnico è interessato a prendere visione delle pratiche edilizie.
nulla quaestio per l’ipotesi in cui il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo edilizio sia ancora in corso: in tal caso, infatti, il professionista viene di solito appositamente delegato dal soggetto interessato al fine di seguire tutta la pratica edilizia ed agisce perciò per conto di tale soggetto.
Il quesito, però, sembra riferirsi a una situazione diversa, ossia un procedimento già concluso e l’assenza di un nuovo incarico da parte del proprietario.

Pertanto, pare che il principale appiglio normativo rilevante per fondare tale richiesta sia l’art. 22 e ss., L. n. 241/1990, che disciplina il diritto di accesso agli atti amministrativi.
Secondo una costante giurisprudenza, tale diritto, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, per il quale vale il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2020, n. 3101).
In particolare, sono legittimati tutti i soggetti che possano vantare un interesse giuridicamente rilevante, ossia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (Consiglio di Stato, sez. III, 27 ottobre 2015, n. 4903).
La giurisprudenza ha chiarito che tale interesse deve pre-esistere all’istanza di accesso, ma è più ampio rispetto all'interesse all'impugnazione degli atti oggetto della richiesta; conseguentemente la legittimazione all'accesso è riconosciuta a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica (T.A.R. Roma, sez. II, 20 ottobre 2020, n. 10660; T.A.R. Napoli, sez. VI, 06 ottobre 2020, n. 4285).
Ai sensi dell’art. 24, c. 7, L. n. 241/1990, inoltre, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

È stato poi evidenziato che in materia di rilascio dei titoli edilizi esistono specifiche disposizioni di legge che, sulla scorta dell'art. 31 della L. n. 1150/1942, come modificato dalla c.d. legge ponte n. 765/1967, prevedono un regime di pubblicità esteso per tali categorie di provvedimenti, come l'art. 20, comma 6, del T.U. n. 380/2001, nella parte in cui stabilisce che dell'avvenuto rilascio di un titolo edilizio vada dato avviso all'albo pretorio (T.A.R. Pescara, sez. I, 26 settembre 2018, n. 270; T.A.R. Ancona, sez. I, 07 novembre 2014, n. 923).
Ne consegue che l’Amministrazione, a fronte di una richiesta adeguatamente motivata, non potrà negare l’accesso alle pratiche edilizie sulla base di ragioni concernenti la riservatezza.

In conclusione, pare che il tecnico, anche se non rientra tra i soggetti che sono legittimati a impugnare il titolo edilizio, possa comunque essere autorizzato all'accesso, a patto che sia in grado di illustrare all'Amministrazione l'interesse diretto e concreto alla visione degli atti e/o la necessità di prenderne contezza per esigenze difensive (ad esempio in relazione a contestazioni di responsabilità professionale o simili).

Antonio D. B. chiede
sabato 01/02/2020 - Trentino-Alto Adige
“Buongiorno,
necessito di un Vostro autorevole parere circa un problema piuttosto delicato.
Caso pratico : un soggetto rimane coinvolto in un grave sinistro stradale, a seguito del quale viene trasportato al Pronto Soccorso, e ricoverato presso il Reparto Rianimazione in prognosi riservata, in coma privo di conoscenza. La situazione si protrae per alcuni giorni, e sembra non tendere a cambiare per il futuro, almeno prossimo.
Un parente in linea retta (il figlio) si rivolge ad uno Studio Legale, il cui Avvocato titolare formula richiesta di accesso atti alla Forza di Polizia che ha rilevato l’incidente, per procedere con le pratiche necessarie, avvalendosi di un mandato d’incarico firmato dal figlio, e richiamando l’articolo 2028 del codice civile relativamente alla gestione d’affari altrui, insistendo sulla regolarità della propria richiesta.
La Forza di Polizia che ha rilevato il sinistro nega l’accesso atti, motivando la non titolarità né del figlio né del legale, replicando che vi sia, in casi di questo tipo, la necessità di nominare un Amministratore di Sostegno alla persona in stato di coma, con un regolare decreto di nomina di un Giudice Tutelare.
Al nominato amministratore, avente titolo a tutti gli effetti, verrà poi dato ogni diritto di accesso.
E’ regolare la risposta della Forza di Polizia, o l’ Avvocato ha diritto di avere accesso agli atti menzionando la gestione d’affari altrui, senza altre incombenze ?
Ringrazio, i più cordiali saluti.

Consulenza legale i 07/02/2020
L’art. 2028 c.c. disciplina la cosiddetta negotiorum gestio, cioè l’attività negoziale svolta da un soggetto non dotato di un mandato espresso che spontaneamente si sostituisca all’interessato che sia impossibilitato in via temporanea o permanente a curare i propri interessi (Cassazione civile sez. II, 03 novembre 2016, n.22302).
Come si vede, si tratta di un istituto tipico del diritto privato, che ha la funzione di regolare i rapporti dei vari soggetti coinvolti, nonché il regime e la sorte delle obbligazioni assunte dal gestore.
Esso, quindi, non può essere traslato tal quale in materia di accesso, in quanto quest’ultima è un’attività interamente regolata da norme di diritto pubblico ed è, dunque, a queste che è necessario fare riferimento.

I principi generali in tema di accesso sono stabiliti dagli artt. 22 e ss., L. n. 241/1990, ai sensi dei quali è attribuito ai soggetti interessati il diritto di prendere visione dei documenti amministrativi che li riguardino, a meno che si ricada in in una delle ipotesi tassative previste dall’art. 24 della stessa legge (atti soggetti a segreto).
Considerato che gli atti oggetto dell’istanza di accesso sono stati poi rilasciati all’Amministratore di sostegno, si deve concludere che i motivi del primo diniego risiedano non nel tipo di atto richiesto, bensì nella carenza di un qualche requisito soggettivo.

Nella nozione di “interessato” legittimato ad esercitare il diritto di accesso rientrano tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22, L. n. 241/1990).
Infatti, il diritto di accesso agli atti non può sfuggire all'ineliminabile correlazione con un interesse attuale, concreto e diretto, ossia immediatamente riferibile alla sfera giuridica dell'istante in termini di sua pertinenza ad essa e quindi, come tale, personale (Consiglio di Stato, sez. IV, 04 settembre 2012, n.4671).

Ne consegue la legittimità del diniego dell’accesso nell’ipotesi in cui la domanda non venga presentata direttamente dall’interessato, ma da altri soggetti sprovvisti di apposita delega (anche in caso si tratti di familiari) (Consiglio di Stato sez. V, 06 aprile 1998, n.437).
Qualora la richiesta venga formulata da un legale in nome e per conto di altro soggetto, inoltre, una consolidata giurisprudenza ritiene necessario che essa sia accompagnata, per asseverarne l'effettiva provenienza, da copia di apposito mandato o incarico professionale, ovvero dalla sottoscrizione congiunta dell'interessato stesso (Consiglio di Stato sez. IV, 28 gennaio 2016, n.317; Consiglio di Stato, sez. IV, 14 maggio 2015, n.2439; Consiglio di Stato, sez. V, 05 settembre 2006, n. 5116; T.A.R. Catania, sez. II, 28 novembre 2017, n.2765).
Tali requisiti formali costituiscono elementi di certezza essenziali ai fini dell'imputabilità della richiesta di accesso ed assunzione delle eventuali relative responsabilità sia da parte del richiedente, sia del funzionario chiamato all'ostensione di quanto richiesto, nonché ai fini della verifica della sussistenza di un concreto interesse alla richiesta medesima (T.A.R. Napoli, sez. V, 09 marzo 2009, n.1331).

In conclusione, l’agire dell’Amministrazione appare legittimo, posto che la prima di domanda di accesso è stata sottoscritta soltanto dal legale senza allegare alcun atto attestante il conferimento del mandato, per di più per conto di un soggetto diverso da quello direttamente interessato.

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