(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 43, comma 2 del D.lgs. n. 267 (recante il Testo unico degli enti locali), "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato". A tal fine, le amministrazioni "assicurano la disponibilitą, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilitą dell'informazione in modalitą digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalitą pił appropriate e nel modo pił adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (cfr. art. 2, comma 1 d.lgs. n. 82/ 2005, recante il c.d. Codice dell'amministrazione digitale). La direttiva emergente dalle richiamate disposizioni č senz'altro nel senso: a) che la fruibilitą dei dati e delle informazioni in modalitą digitale debba essere garantita con modalitą adeguate (alla precipua finalitą informativa) ed appropriate (alla tecnologia disponibile); b) che - secondo un corrispondente e sotteso canone di proporzionalitą - grava sull'amministrazione l'approntamento e la valorizzazione di idonee risorse tecnologiche, che - senza gravare eccessivamente sulle risorse pubbliche - appaiano in grado di ottimizzare, in una logica di bilanciamento, le esigenze della trasparenza amministrativa.