(massima n. 1)
Il diritto di accesso non può essere riconosciuto per la visione (e la successiva estrazione di copia) di sentenze della Commissione tributaria, che non possono essere ricondotte al genere dei "documenti amministrativi", formati dalla amministrazione. Qualunque possa essere l'accezione di “documento amministrativo" (ogni rappresentazione di un "contenuto" di atti che siano formati dalla p.a., ovvero di atti che, sebbene di diritto privato, siano finalizzati alla cura di interessi pubblici) e quale che sia la latitudine della tutela che si vuole garantire al (e con il) diritto di accesso, al fine di "assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" (art. 22 comma 2 L. n. 241 del 1990), le "sentenze" (peraltro pubbliche) non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso. Sono di ostacolo sia la formulazione letterale dell'art. 22, che si riferisce ad "atti, anche interni, formati, dalla p.a.", che siano espressione di una "attività amministrativa", sia la finalità della previsione che vuole garantire la imparzialità e la trasparenza della p.a. Altro ostacolo di ordine positivo è dato rinvenire nella dizione dell'art. 23 L. n. 241 del 1990, che specifica i soggetti passivi dell'accesso, tra i quali non sono previsti gli organi giurisdizionali, che emettono atti con un regime definito (anche di pubblicità), che è completamente estraneo e non assimilabile alla disciplina in tema di accesso amministrativo. L'assimilazione della "sentenza" (tributaria o altra) al "documento amministrativo" deve arrestarsi al primo termine, cioè al "documento", non potendo mettersi in dubbio che anche la sentenza sia un documento, nel senso che è qualcosa che rappresenta "un contenuto", rendendolo utilizzabile; non è possibile procedere oltre nella identificazione dei due "documenti", giacché la qualifica di "amministrativo" del documento, in relazione al quale è previsto l'accesso, non può in alcun modo essere assegnata alla "sentenza", che conclude il processo, e non il procedimento.