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Non mi è stata notificata la cartella esattoriale: posso fare ricorso?

Fisco - -
Non mi è stata notificata la cartella esattoriale: posso fare ricorso?
Una breve analisi per spiegare se e come fare opposizione all’estratto di ruolo quando manca la cartella

Nella vita di tutti giorni accade spesso che si ricevano degli avvisi di pagamento correttamente notificati all’indirizzo del contribuente. Può, tuttavia, anche accadere di essere all’oscuro di cartelle di pagamento poiché non sono mai state fisicamente ricevute, per esempio, nel caso di un errore nella notifica.

In concreto avviene, dunque, che il contribuente abbia contratto dei debiti nei confronti del Fisco ma non è in grado di conoscere gli estremi della cartella di pagamento relativa all’avviso e, ancor peggio, potrebbe non sapere di essere debitore.

Per poter prendere conoscenza di pagamenti pendenti, ci si può recare presso uno sportello dell’ente di riscossione e chiedere l’estratto di ruolo, un documento in cui sono registrati gli elementi della cartella esattoriale (ente creditore, ammontare, debitore ecc.).
Gran parte dei ricorsi contro l’agente della riscossione riguarda spesso proprio notifiche non andate a buon fine o di cui l’esattore ha perso le prove di ricevimento (gli avvisi di ritorno nel caso di raccomandate o la relazione di notificazione); pertanto, l’ente non ha prova del suo credito.

Ma, a tal proposito, essendo comunque il debito esistente sebbene non provato, è possibile fare ricorso avverso le cartelle non notificate? Contro l’estratto di ruolo, che è soltanto un documento "informale" che riepiloga la situazione debitoria del contribuente, non è possibile fare ricorso a meno di un caso che si riporta sotto. Questo va proposto contro gli atti “ufficiali” dell’esattore: cartelle, preavvisi di fermo, intimazioni di pagamento, ecc.
Le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, con sentenza n. 19704/2015, hanno previsto l’opposizione all’estratto di ruolo in un unico caso, cioè quando in esso sono iscritte delle cartelle di pagamento di cui il contribuente non ha mai ricevuto la notifica e di cui è venuto a conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo richiesto allo sportello dell’ente di riscossione.

Andando con ordine, pertanto, il procedimento è il seguente: per potersi ammettere il ricorso è necessario richiedere l’estratto di ruolo presso l’ente responsabile assicurandosi che le cartelle esattoriali iscritte nell’estratto non siano mai state notificate.

Ma come possiamo essere sicuri che la mancata notifica non sia stata dovuta ad un nostro comportamento negligente, come nel caso in cui si fosse comunicato in ritardo un cambio di residenza? O che effettivamente sia stata correttamente notificata ma sia andata perduta per errore?
In tali casi è possibile verificare in maniera accurata se la notifica è andata a buon fine o meno, cosa da cui potrà dipendere l’accoglimento o il rigetto del nostro (eventuale) ricorso. Si può presentare una istanza di accesso agli atti (allo sportello dell’esattore o tramite Pec) attraverso cui poter visionare tutti gli atti del procedimento relativi alla notifica. La risposta dell'ente dovrà pervenire entro 30 giorni.

Se, in base alla visione degli atti amministrativi, si rilevano dei difetti nella notifica, per cancellare le cartelle non notificate e, quindi, cancellare la posizione debitoria, va proposto ricorso giurisdizionale. Il giudice varierà a seconda del tipo di cartella che si impugna (per le tasse sarà competente la Commissione Tributaria; multe e sanzioni amministrative ex L. n. 689/1981 sono di competenza del giudice di pace; i contributi previdenziali o assistenziali rientrano infine nella competenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro).

Il ricorso, secondo la Cassazione, sent. n. 13584/2017, va presentato entro 60 giorni dal momento in cui è stato richiesto l’estratto di ruolo; in verità, scaduto il termine, potrà essere richiesto una seconda volta. Secondo una sentenza più recente della stessa Cassazione, invece, la n. 1302/2018, vista la natura dell’estratto di ruolo, non ci sarebbe un termine entro cui presentare il ricorso, difatti “la conoscenza della iscrizione, acquisita mediante l’estratto di ruolo «non comporta l’onere bensì solo la facoltà dell’impugnazione”.

Va sempre ricordato, comunque, che, prima di procedere per la via del ricorso giurisdizionale, dal momento che l’ente di riscossione è una pubblica amministrazione, è sempre possibile presentare istanza in autotutela, un procedimento più snello e più economico del ricorso (si può anche inoltrare via Pec) con cui si chiede all’amministrazione di cancellare la posizione debitoria per omessa notifica. In pratica è un invito che il contribuente fa all’amministrazione a rivedere i propri atti, ritirandoli o correggendoli. Nel caso di mancata risposta dell’amministrazione alla richiesta di autotutela o nel caso di risposta negativa, l’unica via possibile sarà il ricorso giurisdizionale.


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