(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 22, L. 7 agosto 1990 n. 241, al proprietario del fondo vicino a quello sul quale sono state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata, e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa.