(massima n. 1)
Poiché il nostro ordinamento non tollera le denunce segrete, colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo è portatore di un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d'iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti. Conseguentemente, benché non possa escludersi che l'immediata comunicazione del nominativo del denunciante possa riflettersi negativamente sullo sviluppo dell'istruttoria, ciononostante è illegittimo il diniego opposto alla conoscenza degli atti quando ormai (come nella fattispecie) il procedimento ispettivo-disciplinare si sia definitivamente concluso.