La norma in esame, insieme al successivo art.
20 Cost., afferma, implicitamente, il
principio di laicità: lo Stato garantisce a tutti, cittadini e stranieri, di professare la propria fede, qualunque essa sia, senza che una religione sia privilegiata rispetto alle altre. Ciò accadeva, invece, sotto il regime fascista, quando lo Stato era dichiaratamente cattolico (e, quindi, confessionale) e tollerante verso le diverse fedi.
Libertà di religione implica anche diritto ad essere atei (si veda, a questo riguardo, l'art.
250 comma 2 c.p.c., in tema di giuramento dei testimoni, come modificato dalla
Corte Costituzionale nel 1979 e nel 1995). Peraltro, è innegabile che nel nostro ordinamento la religione cattolica abbia una posizione di rilievo rispetto alle altre confessioni (v. art.
7 e
8 Cost.). A livello comunitario, infine, questa libertà è garantita dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'
Unione Europea.
La dottrina più avveduta ha spesso qualificato la libertà religiosa come un
diritto soggettivo dell'individuo, di natura non esclusivamente pubblica (in quanto appartenente sia allo Stato che all'individuo), non negativo, perchè principi e diritti costituzionali non possono sostanziarsi in comportamenti omissivi dello Stato. Non è infine un diritto assoluto, dato che trova un limite nei diritti degli altri consociati.
Allo scopo di rendere effettiva la tutela del fenomeno religioso, la Costituzione riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose di costituire enti a carattere ecclesiastico, a fine di religione o di culto. Si impedisce in tal modo al legislatore di introdurre trattamenti sfavorevoli o discriminatori a carico di alcuni enti religiosi rispetto ad altre associazioni che perseguano scopi diversi e di ricorrere ad un
trattamento fiscale peggiorativo per alcune categorie. Tale principio viene assicurato a tutti gli enti religiosi, cattolici o meno, a tutela dell'eguale libertà di
fede religiosa.
Nel concetto di professione di fede rientrano vari profili: dalla manifestazione pubblica del culto, partecipando alle funzioni religiose, alla libertà di dichiararsi atei o, all'opposto, di fare proselitismo. Inoltre, aspetti importanti di questa libertà sono l'obiezione di coscienza, cioè il diritto di astenersi dalle attività che contrastano con la propria fede (ne sono esempi il rifiuto del medico a praticare un aborto e quello del civile di prestare la leva obbligatoria) il quale si lega alla libertà di pensiero di cui all'art.
21 Cost.; e la questione del crocifisso nei luoghi pubblici.
Il
buon costume rappresenta l'unico limite alla libera manifestazione del culto e si identifica con i valori della morale pubblica, non solo quella sessuale. Si ritiene, inoltre, che esista un limite implicito dato dal rispetto dei fondamentali diritti di libertà della persona.