La libertà di manifestazione del pensiero esprime un valore fondamentale dell'odierna società democratica. La norma in oggetto ne sancisce l'inviolabilità nei confronti di tutti i soggetto e la tutela sotto ogni forma, scritta, parlata e con ogni altro mezzo di diffusione.
La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino la definisce come: “
libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni, uno dei diritti più preziosi dell'Uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge”.
Difatti, la garanzia della libera manifestazione del pensiero è una condizione imprescindibile per la vita stessa di un regime democratico, in quanto assicura la formazione di un
convincimento personale da parte ogni persona e di una
opinione pubblica libera e criticamente fondata.
Nel periodo fascista i controlli sulla comunicazione erano penetranti. Il costituente, all'opposto, sceglie di limitarli fortemente, consentendoli solo alle indicazioni di cui al comma (introducendo sia una
riserva di legge assoluta e rinforzata sia una
riserva di giurisdizione) e vietando qualsiasi censura. Anche la registrazione dei periodici presso i tribunali della circoscrizione di pubblicazione (v. art. 5 l. 8 febbraio 1948, n. 47) non è una misura repressiva ma uno strumento volto ad agevolare l'eventuale sequestro e non può mai comportare un controllo nel merito per autorizzare o meno la pubblicazione.
Tale diritto viene tutelato sia nel
momento statico, che significa che ognuno può crearsi un proprio patrimonio di idee, nel
momento dinamico, quando si desidera esprimere tali idee, e nel
momento negativo, che implica che ciascuno ha il diritto di tenere segrete le proprie opinioni.
Va ad ogni modo precisato che qui si tutela la manifestazione del pensiero, mentre la
trasmissione di esso è garantito dall'articolo
15 Cost..
Esistono tuttavia alcuni
limiti:
-
il buon costume, che impedisce di manifestare il proprio pensiero tramite modalità che offendono il comune senso del pudore e la pubblica decenza;
-
la riservatezza e l'onorabilità delle persone, che tutelano la dignità, l'onore e la privacy delle persone;
-
il segreto di Stato, quando, per i motivi più disparati, un documento è coperto dal segreto, perchè la sua divulgazione potrebbe arrecare un pericolo alla sicurezza dello Stato democratico;
-
il segreto giudiziario, al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria e per non ledere la reputazione degli imputati, salvo il limte della pubblica rilevanza;
-
l'apologia di reato, che in realtà non costituisce una libera forma di manifestazione del pensiero. La glorificazione e l'esaltazione di figure di reato può infatti rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico.
Per quanto concerne la
libertà di stampa, oggetto di ampia tutela, l'articolo 21 sancisce vari principi. Viene
esclusa ogni forma di autorizzazione preventiva, unitamente a qualsiasi forma di censura successiva alla redazione dello stampato.
Il
sequestro dello stampato è oggetto di precisa disciplina legislativa (L. n. 47/1948), che assicura un particolare procedimento e precipue guarantigie.
Fondamentale è anche la facoltà di poter controllare preventivamente e con mezzi repressivi contro la Stampa che offende il
buon costume.
Quando, tuttavia, vi sia assoluta urgenza e non sia possibile i tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, è possibile nondimeno per gli ufficiali di polizia giudiziaria sequestrare della stampa periodica, che entro 24 ore devono farne denuncia. Se l'autorità non convalida il sequestro entro le 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.
Da ultimo, viene data la possibilità di agire con
controlli sui mezzi di finanziamento, onde poter intervenire in caso di sviamento dell'opinione pubblica.
Venendo al
diritto di cronaca, esso deve rispettare tre principi:
-
la verità dei fatti così come appresi e riprodotti sullo stampato. Segue il dovere di compiere una attenta valutazione circa l'attendibilità delle proprie fonti di conoscenza;
-
la pertinenza, ovvero l'interesse pubblico alla divulgazione della notizia;
-
la continenza, vale a dire la correttezza delle espressioni utilizzate, in maniera tale da non esorbitare in lesioni arbitrarie dell'altrui onore e reputazione.
L'articolo 21 vieta non solo le pubblicazioni a stampa, ma anche tutti gli spettacoli e tutte le manifestazioni contrarie al buon costume.