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Articolo 21 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 21 Costituzione

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (1).

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica [57, 58 bis c.p.] può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Note

(1) Nello specifico, i mezzi di diffusione sono molteplici: da quelli tradizionali, televisione, radio, stampa, spettacoli a quelli più moderni, come internet. L'articolo in esame costituisce il riferimento costituzionale per una serie di problematiche quali quella del pluralismo informativo e dei diritti di cronaca e satira.

Ratio Legis

La tutela della libertà di pensiero si giustifica in quanto trattasi di un pilastro di uno stato democratico che abbia come base il pluralismo ideologico.

Brocardi

Censura

Spiegazione dell'art. 21 Costituzione

La libertà di manifestazione del pensiero esprime un valore fondamentale dell'odierna società democratica. La norma in oggetto ne sancisce l'inviolabilità nei confronti di tutti i soggetto e la tutela sotto ogni forma, scritta, parlata e con ogni altro mezzo di diffusione.

La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino la definisce come: “libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni, uno dei diritti più preziosi dell'Uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge”.

Difatti, la garanzia della libera manifestazione del pensiero è una condizione imprescindibile per la vita stessa di un regime democratico, in quanto assicura la formazione di un convincimento personale da parte ogni persona e di una opinione pubblica libera e criticamente fondata.

Nel periodo fascista i controlli sulla comunicazione erano penetranti. Il costituente, all'opposto, sceglie di limitarli fortemente, consentendoli solo alle indicazioni di cui al comma (introducendo sia una riserva di legge assoluta e rinforzata sia una riserva di giurisdizione) e vietando qualsiasi censura. Anche la registrazione dei periodici presso i tribunali della circoscrizione di pubblicazione (v. art. 5 l. 8 febbraio 1948, n. 47) non è una misura repressiva ma uno strumento volto ad agevolare l'eventuale sequestro e non può mai comportare un controllo nel merito per autorizzare o meno la pubblicazione.

Tale diritto viene tutelato sia nel momento statico, che significa che ognuno può crearsi un proprio patrimonio di idee, nel momento dinamico, quando si desidera esprimere tali idee, e nel momento negativo, che implica che ciascuno ha il diritto di tenere segrete le proprie opinioni.

Va ad ogni modo precisato che qui si tutela la manifestazione del pensiero, mentre la trasmissione di esso è garantito dall'articolo 15 Cost..

Esistono tuttavia alcuni limiti:

  • il buon costume, che impedisce di manifestare il proprio pensiero tramite modalità che offendono il comune senso del pudore e la pubblica decenza;

  • la riservatezza e l'onorabilità delle persone, che tutelano la dignità, l'onore e la privacy delle persone;

  • il segreto di Stato, quando, per i motivi più disparati, un documento è coperto dal segreto, perchè la sua divulgazione potrebbe arrecare un pericolo alla sicurezza dello Stato democratico;

  • il segreto giudiziario, al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria e per non ledere la reputazione degli imputati, salvo il limte della pubblica rilevanza;

  • l'apologia di reato, che in realtà non costituisce una libera forma di manifestazione del pensiero. La glorificazione e l'esaltazione di figure di reato può infatti rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico.

Per quanto concerne la libertà di stampa, oggetto di ampia tutela, l'articolo 21 sancisce vari principi. Viene esclusa ogni forma di autorizzazione preventiva, unitamente a qualsiasi forma di censura successiva alla redazione dello stampato.

Il sequestro dello stampato è oggetto di precisa disciplina legislativa (L. n. 47/1948), che assicura un particolare procedimento e precipue guarantigie.

Fondamentale è anche la facoltà di poter controllare preventivamente e con mezzi repressivi contro la Stampa che offende il buon costume.

Quando, tuttavia, vi sia assoluta urgenza e non sia possibile i tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, è possibile nondimeno per gli ufficiali di polizia giudiziaria sequestrare della stampa periodica, che entro 24 ore devono farne denuncia. Se l'autorità non convalida il sequestro entro le 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

Da ultimo, viene data la possibilità di agire con controlli sui mezzi di finanziamento, onde poter intervenire in caso di sviamento dell'opinione pubblica.


Venendo al diritto di cronaca, esso deve rispettare tre principi:
  • la verità dei fatti così come appresi e riprodotti sullo stampato. Segue il dovere di compiere una attenta valutazione circa l'attendibilità delle proprie fonti di conoscenza;

  • la pertinenza, ovvero l'interesse pubblico alla divulgazione della notizia;

  • la continenza, vale a dire la correttezza delle espressioni utilizzate, in maniera tale da non esorbitare in lesioni arbitrarie dell'altrui onore e reputazione.

L'articolo 21 vieta non solo le pubblicazioni a stampa, ma anche tutti gli spettacoli e tutte le manifestazioni contrarie al buon costume.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

21 
Alla libertà di coscienza e di fede religiosa si assicura la più ampia sfera di manifestazione. Ciascuno è libero di esprimere il proprio pensiero con la stampa e con ogni mezzo di diffusione. Vietato il regime di censura e di autorizzazione, si è ammesso il sequestro, anche qui col doppio presidio di una precisa designazione da parte della legge di reati o violazioni di norme, e dell'intervento dell'autorità giudiziaria. Non dovrebbe essere consentito alcun altro sequestro; ed è da sperare che si realizzi un assetto tale da offrir modo al magistrato di intervenire sempre tempestivamente; ma, ove ciò non sia possibile per provvedimenti urgentissimi sulla stampa periodica, è sembrato alla maggioranza della Commissione che l'accordare alla autorità di polizia una facoltà ben determinata e soggetta sempre all'immediato controllo della magistratura sia preferibile all'espediente di ricorrere a disposizioni oscure delle leggi di pubblica sicurezza, che potevano essere preziose al fascismo, ma ormai devono essere abbandonate.

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Consulenze legali
relative all'articolo 21 Costituzione

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Alvise F. chiede
giovedì 25/07/2019 - Veneto
“Un giornalista professionista, dipendente da molti anni di una Testata "cartacea", per la quale si occupa di sport e di cronaca locale, ha espresso sulla propria pagina Facebook personale, aperta al pubblico, e sul proprio "blog" personale, anche questo aperto al pubblico, opinioni che, pur non citando o criticando la propria Testata, tuttavia sono diverse, lontane, opposte a quelle di fatto sostenute dalla propria Testata. In particolare, parlando di agricoltura, ha criticato il riconoscimento di qualità ottenuto da alcune aziende locali, che invece era stato salutato entusiasticamente dalla propria Testata. Alcuni dirigenti della quale hanno contestato il diritto del giornalista dipendente a esprimere in pubblico opinioni contrarie "alla linea del giornale". Altri dirigenti invece ritengono che prevalga la libertà di espressione del pensiero. Secondo voi?”
Consulenza legale i 01/08/2019
La soluzione al presente quesito va ricercata naturalmente nell’art. 21 Cost., secondo cui tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Inoltre, anche senza voler “scomodare” norme costituzionali, va detto che l’art. 8 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 stabilisce, all’ultimo comma: “in ogni caso il giornalista non potrà assumere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali dell’azienda alla quale appartiene. Fatti salvi questi interessi, il giornalista potrà manifestare le proprie opinioni attraverso altre pubblicazioni di carattere culturale, religioso, politico o sindacale”.
Ora, non pare che, in questo caso, l’opinione espressa dal gjornalista non sulla testata per cui lavora, ma sul proprio profilo Facebook personale, nonché sul proprio blog, sempre personale, possa essere considerata in contrasto con gli interessi morali e materiali dell’azienda di cui è dipendente.
Peraltro, non è neppure scontato, ma andrebbe verificato, che l’opinione espressa su una singola specifica questione quale quella riportata nel quesito sia effettivamente contraria alla “linea editoriale” del giornale, definita dal direttore responsabile in accordo con l’editore,

Angelo D. M. chiede
lunedì 27/11/2017 - Lazio
“Spett. Brocardi,
da studente di giurisprudenza dell'Università ...omissis... mi sono candidato di recente per le elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali: detta università non prevede la propaganda nel suo regolamento sulle rappresentanze studentesche, e perciò il 17 novembre u.s. ho chiesto formalmente (con protocollo) al Rettore e al Segretario generale "di poter usufruire - unitamente agli altri studenti che si fossero candidati - di spazi e tempi adeguati destinati alla propaganda elettorale, al fine di far conoscere il proprio programma ai colleghi di ambito". Ha chiesto altresì il sottoscritto, nella medesima istanza, che "venisse autorizzata per ciascun candidato l'affissione e la diffusione di un manifesto elettorale". Lo stesso "richiedente richiamava anche l'attenzione sul fatto che la scelta di un proprio rappresentante non potesse essere effettuata dagli studenti in assenza di un programma minimo pubblicizzato dal candidato, e che anzi detta elezione, privata di un tale presupposto, risulterebbe erroneamnete basata solo sulle simpatie e sui contatti privati, venendo meno, ad un fondamentale principio di trasparenza democratica". Infine "il sottoscritto aggiungeva che in tutte le istituzioni universitarie veniva seguita la prassi della propaganda elettorale, contenuta nei limiti dettati dalle autorità preposte".
L'autorità universitaria mi ha risposto che:
1) il testo del manifesto elettorale da me proposto non era idoneo, perché poteva urtare la suscettibilità di alcuni docenti, essendo troppo dirette ed esplicite le proposte di riforma della didattica (libri di testo chiari, apprendimento interattivo, valutazione della didattica da parte degli studenti, ecc.).
2) che il sottoscritto non popteva affiggere né il manifesto censurato né altro poster elettorale;
3) che soltanto mi era possibile distribuire a mano un volantino elettorale, previo modifica del testo, approvata dall'autorità.

I due candidati presentatisi oltre a me non hanno avanzato alcuna richiesta all'autorità accademica, né hanno sottoposto il testo del loro programma scritto, ed hanno comunque diffuso detto programma tra gli studenti.

Ho presentato, il giorno stesso dei risultati elettorali, a me sfavorevoli, una richiesta di annullamento della consultazione elettorale, per l'impedimento a me posto di propagandare il programma, nonché per la manifesta sperequazione tra la condizione di base del sottoscritto (privato di proposte concrete e incisive presso l'elettorato attivo) e degli altri due candidati, che si avvlevano di alcuni risultati perseguiti, in particolari settori, l'anno precedente; facevo anche notare che tali altri candidati non hanno mai presentato alcuna richiesta di autorizzazione, né hanno sottoposto a previa censura il testo del programma.

Il mio quesito è se sulla base di una normativa esistente, è possibile perseguire l'annullamento della consultazione, che si è svolta il 23 novembre, con scrutinio il 24 (la mia richiesta di annullamento è dello stesso 24 novembre, regolarmente protocollata).

Eventuali note o documenti aggiuntivi mi riservo di inviarli.

ESSENDOCI DEI TERMINI MOLTO STRETTI IN TALE MATERIA, A QUANTO NE SO, CHIEDO GENTILMENTE UN RISCONTRO IL PIù SOLLECITO POSSIBILE.


Consulenza legale i 02/12/2017
Per rispondere occorre soffermarsi sulla natura giuridica delle università non statali.
Come è ben noto, le università libere ad oggi risultano pienamente inserite all’interno del sistema universitario statale nazionale, concorrendo all’offerta formativa di istruzione superiore.

Tuttavia, nel contempo esse godono ancora di indubbi ed evidenti ambiti di specificità quale, in particolare, la spiccata autonomia statutaria, soprattutto con riguardo alla nomina dei rettori, alla composizione e rinnovazione del consiglio di amministrazione, ammontare delle tasse, ecc.

Ora, se si volesse cercare un riferimento normativo su cui fondare la propria richiesta di annullamento della consultazione elettorale, si ritiene che lo si possa rinvenire nella disciplina pubblicistica, ed in particolare all’art. 21 della Costituzione, nella parte in cui riconosce che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Vale la pena a questo proposito ricordare la storica affermazione della Corte Costituzionale contenuta nella sentenza n. 84 del 7 aprile 1969: “La libertà di propaganda è espressione di quella di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 e pietra angolare dell’ordinamento democratico”.

Nel momento in cui, dunque, l’Autorità universitaria ha posto delle espresse e ben determinate limitazioni all’esercizio del proprio diritto di propaganda elettorale, di fatto ha posto in essere una limitazione a quel diritto di manifestazione del pensiero di cui l’art. 21 della Costituzione intende promuovere e garantire l’assoluta libertà in ogni sua forma.

Purtroppo, però, come accennato all’inizio, bisogna fare anche i conti con quella che è la natura giuridica delle università non statali, per il cui inquadramento si ritiene molto utile segnalare la sentenza del Consiglio di Stato n. 3043/2016, nella quale viene fatto un chiarissimo excursus di quelle che sono le posizioni che la giurisprudenza ha assunto su tale argomento nel corso del tempo.

Tralasciando l’analisi delle varie tesi succedutesi nel tempo, per l’esame della quali è sufficiente rinviare al contenuto della sopracitata sentenza, un passo della decisione del Giudice d’appello che si ritiene molto interessante ai nostri fini sottolineare è quello secondo cui il nostro ordinamento giuridico si è ormai orientato verso una nozione funzionale e cangiante di ente pubblico, ammettendosi senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica.

Tale qualificazione funzionale-dinamica di ente pubblico richiede che via sia sempre un fondamento normativo da cui far discendere obblighi, doveri, poteri, di natura appunto pubblicistica; in altri termini, la concezione funzionale di ente pubblico presuppone che vi sia comunque una legge a prevedere l’obbligo di applicare una data disciplina pubblicistica.

A tal proposito il Consiglio di Stato, muovendo dalla suddetta concezione dinamica di pubblica amministrazione, sostiene che alle università non statali debba essere riconosciuta la libertà di insegnamento ex articolo 33 della Costituzione nonché l’autonomia ordinamentale, dovendosi considerare assoggettate solo alle leggi dello Stato che riguardano l’istruzione universitaria, e ciò al fine di poter conferire titoli di studio con valore legale.

In conclusione, appurato che per le università non statali la nozione di ente pubblico cui si deve fare riferimento è funzionale e variabile, la circostanza che talvolta le università private siano state qualificate dalla giurisprudenza quali enti pubblici non è di per sé sufficiente per ritenere che lo siano sempre.

Seguendo dunque il pensiero espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato, potrà dirsi che, in mancanza di un espresso richiamo alla normativa elettorale dettata per gli enti pubblici, le università non statali opereranno quali soggetti di diritto privato a tutti gli effetti, con la conseguenza che saranno del tutto libere di regolare nel proprio Statuto, nel regolamento generale di ateneo, nel regolamento didattico di ateneo e nel regolamento sulle rappresentanze studentesche le modalità di svolgimento della propaganda elettorale e delle relative consultazioni elettorali.

In assenza di una esplicita ed univoca regolamentazione della materia, come accade nel regolamento sulle rappresentanze studentesche dell’università interessata, sarà sicuramente il rettore ad avere il potere di specificare con propria decisione i limiti di svolgimento della propaganda elettorale.

L’accertata natura privatistica di tale enti comporta per tale ipotesi l’impossibilità di invocare l’applicazione analogica di eventuali altri regolamenti adottati da altre università non statali, disciplinanti nel dettaglio tale materia, trattandosi di atti aventi efficacia puramente interna alle singole università (si è infatti constatato che la gran parte delle università non statali adottano dei regolamenti che disciplinano compiutamente lo svolgimento della propaganda elettorale).

Volendo dunque giungere ad una conclusione, può consigliarsi di portare avanti la richiesta di annullamento della consultazione elettorale, rafforzando tale richiesta con la pretesa violazione dell’art. 21 della Costituzione italiana.
In caso di respingimento della stessa si suggerisce di fermarsi a tale fase, trattandosi di un settore del nostro ordinamento giuridico sul quale esistono molte incertezze in ordine all’applicazione di una univoca disciplina normativa.