Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 20 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 20 Costituzione

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione [20] od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali [53] per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività (1).

Note

(1) La disposizione pone garanzie a tutela tanto delle associazioni ed istituzioni religiose quanto dei singoli che vi partecipano. In applicazione di essa, ad esempio, l'art. 8 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) vieta al datore di lavoro di indagare sulle opinioni religiose del lavoratore.

Ratio Legis

La disposizione si è resa necessaria per garantire che la libertà religiosa di cui al precedente art. 19 Cost. fosse effettiva, cioè non rappresentasse solo un'affermazione di principio ma venisse tutelata anche nei fatti.

Spiegazione dell'art. 20 Costituzione

La norma in esame, insieme al precedente art. 19 Cost., afferma, implicitamente, il principio di laicità: lo Stato garantisce a tutti, cittadini e stranieri, di professare la propria fede, qualunque essa sia, senza che una religione sia privilegiata rispetto alle altre. Ciò accadeva, invece, sotto il regime fascista, quando lo Stato era dichiaratamente cattolico (e, quindi, confessionale) e tollerante verso le diverse fedi.

Libertà di religione implica anche diritto ad essere atei (si veda, a questo riguardo, l'art. 250 comma 2 c.p.c., in tema di giuramento dei testimoni, come modificato dalla Corte Costituzionale nel 1979 e nel 1995). Peraltro, è innegabile che nel nostro ordinamento la religione cattolica abbia una posizione di rilievo rispetto alle altre confessioni (v. art. 7 e 8 Cost.). A livello comunitario, infine, questa libertà è garantita dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La dottrina più avveduta ha spesso qualificato la libertà religiosa come un diritto soggettivo dell'individuo, di natura non esclusivamente pubblica (in quanto appartenente sia allo Stato che all'individuo), non negativo, perchè principi e diritti costituzionali non possono sostanziarsi in comportamenti omissivi dello Stato. Non è infine un diritto assoluto, dato che trova un limite nei diritti degli altri consociati.

Allo scopo di rendere effettiva la tutela del fenomeno religioso, la Costituzione riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose di costituire enti a carattere ecclesiastico, a fine di religione o di culto. Si impedisce in tal modo al legislatore di introdurre trattamenti sfavorevoli o discriminatori a carico di alcuni enti religiosi rispetto ad altre associazioni che perseguano scopi diversi e di ricorrere ad un trattamento fiscale peggiorativo per alcune categorie. Tale principio viene assicurato a tutti gli enti religiosi, cattolici o meno, a tutela dell'eguale libertà di fede religiosa.

Nel concetto di professione di fede rientrano vari profili: dalla manifestazione pubblica del culto, partecipando alle funzioni religiose, alla libertà di dichiararsi atei o, all'opposto, di fare proselitismo. Inoltre, aspetti importanti di questa libertà sono l'obiezione di coscienza, cioè il diritto di astenersi dalle attività che contrastano con la propria fede (ne sono esempi il rifiuto del medico a praticare un aborto e quello del civile di prestare la leva obbligatoria) il quale si lega alla libertà di pensiero di cui all'art. 21 Cost.; e la questione del crocifisso nei luoghi pubblici.

Il buon costume rappresenta l'unico limite alla libera manifestazione del culto e si identifica con i valori della morale pubblica, non solo quella sessuale. Si ritiene, inoltre, che esista un limite implicito dato dal rispetto dei fondamentali diritti di libertà della persona.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!