Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani (1).
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti (2), accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale (3).
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti (2), accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale (3).
Note
(1)
La disposizione è la sintesi delle proposte di Togliatti e Tupini in Assemblea Costituente: il valore dichiarativo del superamento di ogni forma di cesaropapismo o di teocrazia crea il presupposto di parità cui ancorare i successivi rapporti tra Stato e Chiesa.
I due ordinamenti sovrani, inoltre, venivano riconosciuti anche ai fini della vigenza dei Patti Lateranensi.
I due ordinamenti sovrani, inoltre, venivano riconosciuti anche ai fini della vigenza dei Patti Lateranensi.
(2)
Il vero valore del co. II dell'articolo in esame concerne la procedura per la produzione della normativa pattizia: da un lato si ridà valore ai Patti Lateranensi di un ventennio prima, dall'altro si conferisce nuova linfa alle materie suscettibili di modificazioni concordate tra Stato italiano e Chiesa cattolica. Infatti, successivamente, nel febbraio 1984 veniva sottoscritto un nuovo Accordo di modifiche, disciplinando nelle sue tre parti (Preambolo, quattordici articoli sostanziali ed infine il Protocollo addizionale) l'applicazione dei Patti Lateranensi e le modifiche convenute (ad es., ricordiamo l'intervenuta legislazione sul divorzio).
(3)
Secondo la più autorevole dottrina, viene costituzionalizzato il procedimento di produzione bilaterale, definendo la disposizione come "norma sulle fonti". Resta pur sempre salvo il procedimento di cui all'art. 138 Cost., che pur essendo norma unilaterale potrebbe sovvertire i principi espressi pattiziamente. Sul punto la Corte costituzionale si è espressa più volte (sentt. 30 e 32 del 1971, 175 del 1973, 1 del 1977), perlopiù ribadendo la parificazione tra le norme concordatarie e quelle portate da leggi costituzionali, quantomeno dal punto di vista della forza passiva.