Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 17 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 17 Costituzione

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi [654, 655].

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Ratio Legis

La libertà di riunione rappresenta una manifestazione della libertà personale dei singoli (13 Cost.) attraverso la quale essi realizzano la propria personalità (2 Cost.). In una nuova ottica democratica i costituenti scelgono di garantirla e tutelarla ma nel rispetto della sicurezza ed incolumità altrui.

Spiegazione dell'art. 17 Costituzione

La libertà di riunione rappresenta una libertà individuale ad uso collettivo e, almeno per quanto riguarda l'articolo in esame, è garantita solamente ai cittadini.

Nonostante la formulazione della disposizione, si ritiene che la libertà in esame debba essere garantita anche agli stranieri. Un argomento a favore di questa tesi è contenuto nell'art. 2 comma 4 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che anche gli stranieri possono "partecipare alla vita pubblica locale" purchè soggiornino regolarmente sul territorio: questa facoltà presuppone, evidentemente, anche la libertà di associazione.

La libertà di riunione permette sia il libero scambio di opinioni tra le persone, sia lo sviluppo sociale della collettività. In particolare consiste nel diritto di darsi convegno, volontariamente e temporaneamente, in un luogo determinato e, in seguito a preventivo accordo con i promotori o su loro invito, soddisfare un proprio interesse politico, sociale, culturale, religioso, sportivo ecc..

I diritti di riunione e di associazione (di cui all'art. 18 Cost.) costituiscono le c.d. libertà collettive, che si esplicano con il contributo di più soggetti. La riunione indica il diritto di associarsi in modo non stabile ma nemmeno fortuito e può manifestarsi, tra gli altri, nel corteo, nella processione, nel comizio elettorale. Nonostante la formulazione di questo primo comma ricalchi quella dell'art. 32 dello Statuto Albertino nel periodo fascista la libertà in esame era fortemente limitata. A livello comunitario la "libertà di riunione pacifica" e la "libertà di associazione" sono garantite dall'art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Esistono vari tipologie di riunioni:

  • assembramenti, ovvero riunioni occasionali determinate da una circostanza improvvisa ed imprevista;

  • dimostrazioni, cioè riunioni che danno luogo a manifestazioni per motivi politici o civili;

  • cortei, ossia delle riunioni in movimento, ove l'identità del luogo è relativa.

A loro volta le riunioni vanno classificate in:

  • private;

  • aperte al pubblico, che si svolgono in luoghi privati, ma per le quali l'accesso può essere consentito con il possesso di determinati requisiti;

  • pubbliche, liberamente accessibili da parte di chiunque.

Esistono vari limiti alla libertà di riunione.
Innanzitutto, le riunioni devono svolgersi in maniera pacifica e senza armi, dato che in un Paese democratico lo scambio di idee non necessità che i partecipanti siano armati, oltre ovviamente al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei consociati.

Per le riunioni pubbliche, è obbligatorio avvisare il questore almeno tre giorni prima, affinché l'autorità giudiziaria possa adottare eventuali provvedimenti, o comunque controllare lo svolgimento della riunione. Per i luoghi privati o aperti al pubblico non serve preavviso.

Nello specifico, la disciplina normativa di riferimento è contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), che regola, tra l'altro, le modalità ed i tempi del preavviso ed i presupposti che legittimano il divieto delle riunioni stesse, individuati dall'art. 18 nella tutela dell'ordine e la sanità pubblici e della moralità. In ogni caso, il riferimento ai "comprovati" motivi implica la necessità che le limitazioni siano espressamente motivate.

Va comunque precisato che il preavviso non rappresenta un presupposto necessario per potersi riunire in pubblico. L'omissione non può infatti determinare l'illegittimità della riunione, e l'autorità può infatti intervenire solamente per motivi di sicurezza ed ordine pubblico.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

17 
Per il diritto di riunione non è richiesto preavviso né consentito divieto se non per le riunioni in luogo pubblico.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 17 Costituzione

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Simone C. chiede
giovedģ 31/05/2018 - Veneto
“Buongiorno.
Stiamo sviluppando un'applicazione web che prevede l'organizzazione e lo svolgimento di occasionali attività goliardiche su suolo pubblico.
Tali attività, per la maggior parte di breve durata e assolutamente non invasive,, potranno avere degli osservatori in loco, anche se in numero limitato. Orientativamente massimo una decina.
Vorremmo capire se tale attività rientra nella normativa sull'assembramento in luogo pubblico e, se cosi fosse, se ci sono dei modi per tutelarsi.
Anticipatamente ringrazio.”
Consulenza legale i 05/06/2018
Con il presente parere si chiede di valutare l’eventuale rischio penale correlato all’organizzazione e lo svolgimento (tramite apposita app) di attività su suolo pubblico che prevedono la partecipazione di un numero di variabile di persone, orientativamente non superiore a 10 nelle quali non sembra essere compresa la presenza di soggetti “osservanti”.

In primo luogo bisogna tenere in considerazione un dato, ovvero la previsione dell’art. 17 della Costituzione che, se da un lato consente la libertà di riunione del cittadino, parallelamente la limita qualora questa sia svolta sul suolo pubblico.
Detta limitazione tuttavia fa riferimento a riunioni che prevedono la partecipazione di un numero cospicuo di soggetti (generalmente uniti da uno scopo comune) tale per cui v’è bisogno che l’autorità pubblica venga allertata per ragione di ordine e incolumità.
Tenendo conto che l’obiettivo dell’applicazione è quella di riunire un gruppo limitatissimo di partecipanti, sembra verosimile sostenere che la limitazione dell’art. 17 cost. non vada applicata al caso di specie.

Dando tale dato per presupposto, occorre dunque capire se vi siano eventuali e ulteriori prescrizioni di natura penale atte a limitare tale facoltà.

Orbene, va subito detto che il nostro codice penale assolutamente non contiene alcuna fattispecie (delittuosa o contravvenzionale che sia) che punisce la semplice organizzazione di più soggetti sul suolo pubblico.

Esistono tuttavia dei reati contravvenzionali che ben potrebbero essere posti in essere in seguito alla condotta sopra descritta.
Si fa riferimento, ad esempio, ai reati di cui agli articoli 654 e 655 del codice penale che puniscono espressamente le radunate sediziose, laddove per sediziosità va inteso qualsiasi tipo di atteggiamento atto a turbare l’ordine pubblico, l’incolumità e /o la tranquillità dei cittadini. La giurisprudenza si è più volte pronunciata sul tema evidenziando che la connotazione sediziosa della radunata deve essere “oggettiva” e si concretizza ogni qualvolta tramite la stessa vengano posti in essere atteggiamenti di ribellione, rivolta e/o ostilità nei confronti del pubblico idonei a turbarne l’ordine.

Vero è che i reati predetti, dunque, sono colorati da una carica “sovversiva” dell’ordine pubblico che sembra essere distante dall’obiettivo che si vuole raggiungere sfruttando l’applicazione; va però considerato che esistono altre fattispecie di reato molto più “semplici” che ben potrebbero essere integrate dalla condotta prospettata.

Si pensi ad esempio al reato di cui all’articolo 659 che punisce chiunque mediante schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazione acustica disturba le occupazioni o il riposo delle persone; oppure al reato di cui all’art. 660 del codice penale che punisce proprio la condotta di chiunque in un “luogo pubblico o aperto al pubblico” reca a taluno molestia o disturbo.

Si noti peraltro che detti reati sono puniti anche a titolo di colpa (diritto penale), non solo a titolo di dolo (diritto penale), tale per cui è possibile incorrervi anche per “negligenza, imprudenza e imperizia”.

Tradotto in termini semplici, è possibile porre in essere i reati in esame tenendo la condotta in essi proibita pur se non rappresenta l’obiettivo principale voluto dal soggetto agente.
Rispondendo al quesito posto in modo semplice è possibile concludere che la sola condotta di organizzazione di “riunioni goliardiche” in luoghi pubblici astrattamente non integra alcun reato penale.
L’eventuale rilevanza penale infatti è connessa soltanto alla specifica attività che i soggetti riuniti pongono in essere, che deve essere necessariamente rispettosa dell’ordine pubblico, della tranquillità e della sicurezza degli altri cittadini.

Va comunque detto che i concetti precedentemente menzionati (sediziosità, occupazione e riposo delle persone, molestia o disturbo) la cui violazione potrebbe portare al reato penale, sono estremamente “elastici” nella loro interpretazione tale per cui è consigliabile una particolare cautela nell’esecuzione delle riunioni.