Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19].
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi [2, 20] secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (1).
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi [2, 20] secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (1).
Note
(1)
L'ordinamento italiano accoglie il principio pattizio, in base al quale i rapporti con le confessioni religiose sono regolati mediante accordi tra le parti; mentre, però, per il Concordato con la Chiesa cattolica [v. 7] la dottrina è propensa ad orientarsi verso modelli di diritto internazionale, le intese sono considerate come convenzioni di diritto pubblico interno. La stipula delle intese consente alle confessioni religiose di derogare alla disciplina sui culti ammessi (così definiti in quanto, nel previgente ordinamento essi erano soltanto tollerati dallo Stato) del 1929. A partire dal 1984, lo Stato italiano ha cominciato a dare attuazione alla norma in esame, stipulando l'intesa con la Tavola Valdese, che ha reso inefficaci, nei confronti delle Chiese da essa rappresentate, le norme della legge del 1929. Successivamente sono state concluse ulteriori intese con altre confessioni religiose.