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Il matrimonio dei Testimoni di Geova puņ essere trascritto

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Il matrimonio dei Testimoni di Geova puņ essere trascritto
Il matrimonio dei Testimoni dei Geova è trascrivibile ai sensi della L. n. 1159/1929 che consente la trascrizione dei matrimoni tra soggetti appartenenti a culti privi di intese con lo Stato.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6511/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di trascrivere un matrimonio celebrato da un ministro del culto dei Testimoni di Geova, appartenente all’associazione “Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania”, priva di qualsiasi intesa con lo Stato italiano.

La vicenda giudiziaria sottoposta all’esame della Suprema Corte vedeva come protagonista una coppia che, dopo aver contratto matrimonio con il rito cristiano dei Testimoni di Geova, ne aveva chiesto la trascrizione.

Essendosi vista rifiutare la propria richiesta, la coppia ricorreva dinanzi al giudice, ma l'istanza veniva rigettata in entrambi i gradi del giudizio di merito. Secondo i giudici, infatti, il matrimonio celebrato con il rito cristiano dei Testimoni di Geova non poteva essere trascritto perché privo di effetti nell’ordinamento italiano. Risultava, infatti, ancora priva di approvazione l’intesa siglata tra la Repubblica Italiana e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, risalente al 4 aprile 2007.

La coppia, rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo, in primo luogo, come la Corte d’Appello avesse errato nel non ritenere trascrivibile il loro matrimonio. I ricorrenti evidenziavano, a tal fine, come il culto dei Testimoni di Geova fosse un culto ammesso ai sensi della L. n. 1159/1929 e dal relativo decreto di attuazione R.D. n. 289/1939, essendo, quindi, possibile la trascrizione dei matrimoni celebrati con il relativo rito.
I ricorrenti lamentavano, inoltre, come i giudici di secondo grado avessero violato gli articoli 2, 3, 8, 19 e 29 della Costituzione, gli articoli 8, 9, 12, 13 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché gli articoli 9 e 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, avendo permesso un'illegittima ingerenza dello Stato nella vita privata, realizzando, peraltro, una discriminazione fondata su motivi religiosi. A parere della coppia, infatti, ritenere che una confessione religiosa riconosciuta dallo Stato, seppur priva di un'intesa, non potesse procedere alla celebrazione di matrimoni civilmente validi, era discriminatorio nei confronti degli appartenenti a tale credo.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata.
A tal fine, gli Ermellini hanno ribadito, innanzitutto, che i matrimoni celebrati con culti diversi da quello cattolico producono effetti nell’ordinamento italiano qualora il Ministero dell’Interno abbia approvato con decreto la nomina del ministro di culto celebrante e l’ufficiale dello stato civile abbia rilasciato la propria autorizzazione scritta alla celebrazione delle nozze.

Quello dei Testimoni di Geova appartenenti all'associazione "Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania", in particolare, risulta essere un culto ammesso nello Stato italiano in virtù del "Trattato di Amicizia, Commercio, Navigazione" siglato da Italia e Stati Uniti il 2 febbraio 1948 e ratificato nel nostro ordinamento con L. n. 385/1949.
Non risultando, però, ancora concluso il procedimento per la stipula di un’intesa tra il culto dei Testimoni di Geova e lo Stato italiano, tale vuoto, come sottolineato dai giudici di legittimità, è colmato dalla L. n. 1159/1929, recante "Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto medesimo", la quale, come precisato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2331/2009, non è più applicabile soltanto nei confronti delle confessioni che, nel frattempo, abbiano raggiunto un’intesa con lo Stato.

Sulla base di tali circostanze i giudici di legittimità non hanno, dunque, potuto far altro che cassare con rinvio il provvedimento impugnato, al fine di far accertare la trascrivibilità del matrimonio contratto dai ricorrenti.

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