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Articolo 390 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo

Dispositivo dell'art. 390 Codice di procedura penale

1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito [8](1) .

2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.

3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.

Note

(1) Con la richiesta di convalida, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l'arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a norma dell'articolo 384 comma 1 del codice.

Ratio Legis

Tale norma trova il proprio fondamento nella nella necessità di scandire temporalmente e proceduralmente la convalida delle misure pre-cautelari.

Spiegazione dell'art. 390 Codice di procedura penale

Le norme sull'arresto e sul fermo, cui si è aggiunta tale disposizione relativa all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, conseguono a quanto disposto dall'art. 13 Cost, secondo cui l'autorità di pubblica sicurezza può adottare misure provvisoriamente limitative della libertà personale, ma solamente in casi eccezionali di necessità ed urgenza, imponendo altresì che tali misure vengano successivamente convalidate dall'autorità giudiziaria entro precisi limiti, pena la revoca e la perdita di efficacia della misura.

Gli stringenti limiti costituzionali hanno imposto al legislatore una dettagliata disciplina, affidando ad un organo giurisdizionale la decisione di convalida, piuttosto che all'organo inquirente, ovvero il pubblico ministero.

Funzionalmente competente ad effettuare la convalida è, di regola, il giudice per le indagini preliminari. Nei casi di giudizio direttissimo procede invece il giudice del dibattimento ex art. 449.

In seguito agli adempimenti della polizia giudiziaria, soprattutto in relazione al dovere di mettere il soggetto a disposizione del pubblico ministero entro e non oltre ventiquattro ore dall'esecuzione della misura (v. art. art. 386 del c.p.p. comma 3), entro quarantotto ore dall'esecuzione della misura il pubblico ministero richieda la convalida della misura pre-cautelare al g.i.p. Competente in relazione al luogo dove la misura è stata eseguita (la norma parla solo di arresto e fermo, ma è pacifica l'applicabilità della procedura di convalida anche all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare).

La misura pre-cautelare diviene inefficace qualora il p.m. non rispetti le tempistiche di cui al comma 1 e, ai sensi dell'art. 389, deve essere disposta l'immediata liberazione del soggetto.

Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque non oltre quarantotto ore dalla richiesta di cui sopra, dandone avviso al pubblico ministero stesso ed al difensore.

Tuttavia, come espresso dal comma 3 bis, il pubblico ministero non ha l'obbligo di comparire, dato che comunque con la richiesta di convalida deve aver già trasmesso il verbale dell'esecuzione della misura e copia della documentazione ex art. 122 disp. att..

Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice le richieste in ordine alla libertà personale, unitamente agli elementi su cui le stesse si fondano.

Massime relative all'art. 390 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 41093/2018

L'arresto in flagranza di reato si realizza nel momento in cui il soggetto è privato della libertà personale, dal quale decorre il termine per la richiesta di convalida di cui all'art. 390 cod. proc. pen., essendo irrilevante la circostanza che il verbale di arresto sia stato redatto in un momento successivo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, prima di procedere ad un arresto, può essere necessario compiere accertamenti sull'identità del soggetto e valutare le risultanze dell'attività di polizia, precisando, tuttavia, che tali esigenze investigative non possono determinare la completa privazione della libertà personale).

Cass. pen. n. 3820/2015

È affetto da nullità, per inidoneità dell'atto a conseguire il suo scopo, l'avviso di fissazione dell'udienza per la convalida dell'arresto inviato al difensore via fax in orario tale o con anticipo talmente ridotto da far ragionevolmente presumere una oggettiva impossibilità di una partecipazione informata al compimento dell'attività giudiziaria. (Fattispecie in cui il fax era stato inviato allo studio del difensore alle ore 8.02 del mattino, in orario di chiusura dello studio legale, a due ore dall'udienza).

Cass. pen. n. 2732/2012

Il giudizio di convalida dell'arresto in flagranza deve essere effettuato pur quando l'arrestato sia stato rimesso in libertà dal pubblico ministero ma in tal caso viene meno l'esigenza del rispetto di termini perentori di richiesta e svolgimento.

Cass. pen. n. 998/2012

Il giudizio di convalida del fermo o dell'arresto deve essere eseguito anche nel caso in cui il PM abbia rimesso in libertà il fermato o l'arrestato per una qualsiasi ragione, non essendo egli esonerato dall'obbligo di sottoporre al controllo giurisdizionale l'operato della polizia giudiziaria. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del G.i.p. che aveva dichiarato inammissibile la richiesta del P.M. di non convalidare un arresto, in quanto eseguito fuori flagranza, dopo avere già posto in libertà l'arrestato, ai sensi dell'art. 389 c.p.p.).

Cass. pen. n. 17918/2009

Il giudizio di convalida dell'arresto in flagranza deve essere effettuato pur quando l'arrestato sia stato rimesso in libertà dal pubblico ministero ma in tal caso viene meno l'esigenza del rispetto di termini perentori di richiesta e svolgimento. * , Cass. pen., sez. , II, , 23 gennaio 2012, n. 2732, , (c.c. 10 novembre 2011) , P.M. in proc. Manzittu e altro [RV251794]
In tema di mandato di arresto europeo, per la convalida dell'arresto di cui all'art. 11 L. 22 aprile 2005, n. 69, non è imposto alcun termine specifico per procedere ad avvisare il difensore dell'arrestato della fissazione della relativa udienza.

Cass. pen. n. 46063/2008

In materia di convalida dell'arresto in flagranza, il termine di quarantotto ore imposto dalla legge per gli adempimenti del giudice si riferisce all'inizio dell'udienza di convalida, non avendo rilevanza il momento in cui sono emessi i provvedimenti del giudice, purché intervengano, senza alcuna soluzione di continuità, nello svolgimento dell'udienza stessa. Quando invece l'ordinanza non venga "pronunciata" all'esito dell'udienza, ma venga "depositata" successivamente, tale deposito deve necessariamente essere effettuato entro le 48 ore decorrenti dal momento in cui l'arrestato o fermato è stato posto a disposizione del giudice, giacché l'intervenuta soluzione di continuità tra udienza di convalida e deposito del provvedimento, non presentando carattere di necessità ed essendo, quindi, evitabile, non giustificherebbe l'inosservanza del predetto termine perentorio.

Cass. pen. n. 45692/2008

In tema di convalida dell'arresto, l'effetto caducatorio di cui all'art. 390, comma terzo, c.p.p., non si verifica se la richiesta del P.M., anche trasmessa a mezzo telefax, sia pervenuta nella cancelleria del giudice competente oltre il termine di chiusura dell'ufficio e non sia stata ricevuta da alcuno. (Fattispecie in cui la richiesta di convalida era priva dell'attestazione del deposito e della relativa sottoscrizione della segreteria dell'ufficio richiedente ).

Cass. pen. n. 43718/2008

In tema di arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, il termine per la convalida decorre dalla redazione del verbale all'esito dell'accertamento relativo alla inottemperanza all'ordine di allontanamento e non può essere computato nel detto termine il periodo impiegato per l'accertamento dell'identità mediante i rilievi fotodattiloscopici. (Conf. Sez. I, 18 novembre 2008, n. 44344, non massimata).

Cass. pen. n. 26468/2007

La richiesta di convalida dell'arresto deve considerarsi tempestiva anche se trasmessa dal pubblico ministero via fax alla cancelleria del giudice oltre l'orario di apertura al pubblico della medesima, ma entro le quarantotto ore dall'arresto, atteso che tale atto non richiede una contestuale attività da parte dell'ufficio ricevente.

Cass. pen. n. 17498/2007

Nel procedimento di applicazione delle misure cautelari nell'ambito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, qualora il pubblico ministero non sia presente, ma si limiti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 390, comma 3 bis, del c.p.p., richieste scritte «in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano», è necessario e sufficiente, per garantire il contraddittorio e il connesso diritto di difesa, che il giudice dia lettura, nel corso dell'udienza di convalida e prima dell'interrogatorio dell'arrestato, delle richieste scritte del pubblico ministero, mentre la nullità dell'interrogatorio e la conseguente inefficacia della misura cautelare potrebbero giustificarsi soltanto nel caso in cui il difensore sia posto nella assoluta impossibilità di conoscere le richieste del pubblico ministero in ordine alle misure cautelari e alle ragioni su cui si fondano. (La Corte ha escluso, invece, che al difensore dell'indagato debba essere assicurata la possibilità di prendere visione, prima dell'interrogatorio, della richiesta scritta con cui il pubblico ministero ha chiesto l'applicazione del provvedimento coercitivo in sede di convalida dell'arresto e della documentazione a supporto; e ha escluso, altresì, che l'interrogatorio dell'arrestato debba essere caratterizzato, come invece l'interrogatorio di garanzia ex articolo 294 del c.p.p., da adempimenti formali — quali il deposito degli atti e la facoltà di estrarne copia — che possono risultare incompatibili con i ristretti termini di garanzia previsti per l'effettuazione dell'atto). (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 5873/2004

Ai fini della tempestività della richiesta di convalida dell'arresto e di celebrazione del giudizio direttissimo, è sufficiente che detta richiesta sia stata trasmessa alla cancelleria del tribunale competente, in uno dei modi previsti dall'art. 64, comma 3, disp. att. c.p.p., entro il termine di legge di 48 ore dall'effettuazione dell'arresto, nulla rilevando che, essendosi in giorno festivo, in detta cancelleria non fosse presente alcuno dei funzionari addetti.

Cass. pen. n. 5822/2004

Ai fini della convalida dell'arresto obbligatorio dello straniero per il reato previsto dall'art. 14, comma quinto ter D.L.vo n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002 (permanenza nel territorio dello Stato dello straniero espulso con provvedimento amministrativo), poiché l'elemento materiale di detto reato è costituito dalla violazione, da parte del soggetto, dell'ordine impartitogli dal questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, il giudice non ha alcuna facoltà di vagliare la legittimità del decreto (prefettizio o ministeriale) di espulsione che ne è presupposto, essendo il suo compito limitato a valutare la legittimità dell'arresto secondo le regole procedurali di cui agli artt. 390 e ss. c.p.p., dal momento che la sua cognizione ha come oggetto esclusivo la sussistenza della violazione dell'ordine — sempre che non risulti già la prova che tale condotta sia dipesa da giustificato motivo e la presenza di un decreto di espulsione emesso dalla competente autorità amministrativa

Cass. pen. n. 492/2004

Il procedimento di convalida dell'arresto va attivato anche quando, trascorsi i termini entro i quali la convalida deve avere lugo, l'arrestato sia stato posto in libertà, poiché è sempre configurabile l'interesse all'accertamento giurisdizionale della legalità dell'arresto, essendo il giudizio di convalida finalizzato alla verifica dei requisiti di legittimità dei provvedimenti sulla libertà personale, adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza solo nei casi eccezionali di necessità e urgenza tassativamente indicati dalla legge.

Cass. pen. n. 44417/2003

Ai fini della tempestività della richiesta di convalida di arresto o di fermo, la quale può essere validamente effettuata anche mediante telefax diretto alla cancelleria del giudice competente, deve farsi riferimento al momento in cui detta richiesta perviene all'ufficio destinatario, anche se in orario di chiusura al pubblico o in giorno festivo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento di ricorso proposto dal pubblico ministero, ha censurato la decisione del giudice per le indagini preliminari il quale aveva ritenuto tardiva, rispetto al termine di 48 ore previsto dall'art. 390 c.p.p., una richiesta di convalida che, tempestivamente trasmessa con telefax ricevuto dalla cancelleria in giorno festivo, in assenza del personale addetto all'ufficio, era stata poi rinnovata, su richiesta dello stesso personale, il giorno successivo, a termine scaduto).

Cass. pen. n. 10041/2002

Sussiste la competenza del Gip del tribunale ordinario in relazione al luogo dove è stato eseguito il fermo di persona asseritamente maggiorenne a provvedere alla convalida dello stesso anche nel caso in cui nel corso dell'udienza camerale sorga incertezza sulla minore età del fermato, in considerazione della natura perentoria dei brevissimi termini fissati per la convalida e della sanzione dell'inefficacia della misura precautelare prevista nel caso di loro violazione.

Cass. pen. n. 3093/2000

L'art. 390, comma 2, c.p.p., nel prevedere che al difensore (oltre che al pubblico ministero), venga «dato» e non «notificato» l'avviso dell'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, pone come condizione di validità di detto avviso solo quella che esso sia effettuato in forma idonea a procurare nel destinatario l'effettiva conoscenza del suo contenuto; condizione, questa, da ritenere soddisfatta anche quando, ricercato senza successo il difensore sull'utenza telefonica mobile a lui intestata, munita di segreteria telefonica, venga lasciato dal collaboratore di cancelleria apposito messaggio registrato da detta segreteria.

Cass. pen. n. 2918/2000

In materia di convalida dell'arresto in flagranza, nel caso in cui il pubblico ministero abbia rimesso in libertà l'arrestato, legittimamente il g.i.p. non convalida l'arresto, qualora il verbale di arresto non gli sia stato trasmesso, ex art. 122 delle norme di attuazione del codice procedura penale, pur dopo la scadenza del termine di quarantotto ore previsto dall'art. 390, comma 1, c.p.p., ma prima dell'udienza di convalida ovvero non sia stato prodotto nemmeno all'udienza, atteso che il giudizio di convalida deve seguire anche nell'ipotesi in cui il P.M. abbia rimesso in libertà l'arrestato e che la ritualità delle circostanze nelle quali si è verificata la restrizione della libertà è desumibile essenzialmente dal verbale di arresto, che contiene, ai sensi dell'art. 386, comma 3, seconda parte, c.p.p., l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato e che deve pertanto essere in ogni caso trasmesso.

Cass. pen. n. 4003/1999

In tema di misure cautelari, se al titolare dell'ufficio di difesa, e non già al suo sostituto, va notificato, ai sensi dell'art. 293, comma 3, c.p.p., l'avviso di deposito dell'ordinanza applicativa di un'ordinanza coercitiva al fine di porlo a conoscenza dell'atto e di segnare l'inizio del decorso del termine per la proposizione della richiesta di riesame, deve essere escluso che una tale notificazione sia dovuta nel caso in cui il sostituto del difensore, la cui nomina è doverosa a norma dell'art. 97, comma 4, c.p.p., sia stato presente alla lettura dell'ordinanza cautelare effettuata all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo e tale lettura abbia tenuto luogo della notificazione, ai sensi dell'art. 148, comma 5, c.p.p., per la menzione fattane a verbale, essendo ricompreso nell'adempimento dei doveri professionali del sostituto il compito di informare il difensore sostituito dell'emissione e del contenuto del provvedimento.

Cass. pen. n. 17/1999

Quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'ordinanza coercitiva emessa dal giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell'art. 27 c.p.p.

Cass. pen. n. 2078/1999

Atteso che, ai sensi dell'art. 390, comma 1, ultima parte, c.p.p., la competenza a convalidare il fermo appartiene al giudice per le indagini preliminari del luogo in cui esso è stato eseguito, deve ritenersi che da detta competenza derivi quella dell'ufficio del pubblico ministero che chiede la convalida e che quindi, tale ufficio possa essere diverso da quello dal quale il fermo è stato disposto.

Cass. pen. n. 3299/1999

Anche per il provvedimento di convalida dell'arresto o del fermo vale la regola generale, desumibile dall'art. 128 c.p.p., per cui può esservi un distacco temporale fra il momento della deliberazione e quello del deposito dell'ordinanza, comprensiva della motivazione. In deroga, però, alla summenzionata regola generale, il termine per il deposito, fissato dall'art. 391, comma 7, c.p.p. in quarantotto ore dal momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice, ha carattere non ordinatorio ma perentorio, comportando la sua inosservanza la perdita di efficacia dell'arresto o del fermo.

Cass. pen. n. 3218/1999

Il provvedimento con il quale il P.M. ordina la liberazione della persona arrestata in flagranza non esime dalla instaurazione del procedimento di convalida innanzi al Gip, ma, stante il dettato del primo comma dell'art. 390 c.p.p., detto procedimento non dovrà necessariamente essere richiesto entro quarantotto ore dall'avvenuto arresto.

Cass. pen. n. 707/1999

Al P.M. spetta, a norma degli artt. 389 e 390 c.p.p., il controllo preliminare rispetto all'inoltro al giudice della richiesta di convalida dell'arresto o del fermo, controllo che riguarda innanzitutto la legittimità dell'intervento della P.G. e che si estende anche al merito, cioè alla valutazione dell'attualità della permanenza di esigenze cautelari, ed all'adeguatezza della misura, e nulla impedisce allo stesso P.M., nell'esercizio di tale attività di controllo, di riqualificare correttamente come verbale di arresto in quasi flagranza un atto erroneamente definito come verbale di fermo dai militari operanti.

Cass. pen. n. 2311/1998

Quando il luogo del fermo o dell'arresto è diverso da quello della consumazione del reato, la competenza all'applicazione della misura cautelare appartiene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 390, comma 1, e 391, comma 5, c.p.p., al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo in cui il fermo o l'arresto sono stati eseguiti, e tale competenza territoriale determina anche quella del tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Cass. pen. n. 1712/1998

In tema di trasmissione della richiesta da parte del pubblico ministero al giudice di convalida dell'arresto e della relativa documentazione, poiché non è al riguardo prevista alcuna forma particolare degli artt. 390 c.p.p. e 122 disp. att. c.p.p., e tenuto conto della urgenza della trasmissione, deve ritenersi legittima la forma di trasmissione a mezzo telefax.

Cass. pen. n. 1356/1998

Quando la richiesta di una misura coercitiva venga formulata nei confronti di una persona arrestata in flagranza di reato, la relativa decisione non può essere presa prima dell'udienza di convalida, atteso che l'art. 391 c.p.p. consente al P.M. di produrre fino a tale udienza gli elementi a sostegno della richiesta e pertanto una decisione presa precedentemente viola il principio del contraddittorio. (Fattispecie di annullamento dell'ordinanza con la quale il Gip in presenza di richiesta contestuale di convalida dell'arresto e di applicazione della custodia in carcere, aveva rigettato immediatamente la seconda, prima dell'udienza di convalida).

Cass. pen. n. 4943/1997

Il giudizio di convalida dell'arresto e del fermo, nel caso in cui il P.M. abbia rimesso in libertà l'arrestato o il fermato, pur dovendo necessariamente seguire al provvedimento di arresto o di fermo, non deve essere richiesto entro il termine delle quarantotto ore di cui al comma primo dell'art. 390 c.p.p. e celebrato nel termine di cui al successivo comma secondo. Ciò sia per una ragione logico sistematica (il cittadino in tal caso non sopporta privazione di libertà e l'esigenza di celerità non sussiste) sia per una ragione testuale, dato che il citato comma primo dell'art. 390 stabilisce che la richiesta dell'udienza di convalida va avanzata nei termini qualora il P.M. non debba ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

Cass. pen. n. 1286/1997

Qualora il luogo dell'arresto in flagranza o del fermo sia diverso da quello della consumazione del reato, il giudice competente per la convalida in relazione al luogo dell'esecuzione dell'atto coercitivo da parte della polizia giudiziaria ben può applicare, qualora il pubblico ministero ne abbia fatto richiesta, anche una misura cautelare, in ordine alla quale resta comunque esclusa l'operatività dell'art. 27 c.p.p., che attribuisce efficacia interinale alle misure disposte da giudice incompetente; non si verte infatti, in tale ipotesi, in un caso di intervento surrogatorio in via d'urgenza, quanto piuttosto in un caso di esercizio del potere giurisdizionale da parte di organo dotato di una propria competenza funzionale derogatoria, individuata dall'art. 390 c.p.p. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che in dette ipotesi il giudice per le indagini preliminari il quale abbia disposto l'applicazione della misura ai sensi dell'art. 391, quinto comma, c.p.p. non deve dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell'art. 191 dello stesso codice, ma deve limitarsi a restituire gli atti al pubblico ministero che ha avanzato la richiesta, sicché la misura disposta non è soggetta a rinnovazione e, in mancanza, a caducazione).

Cass. pen. n. 2216/1996

L'ordinanza di convalida dell'arresto emessa da Gip incompetente costituisce un provvedimento nullo nei confronti del quale non trova applicazione il principio della limitata protrazione temporale previsto dall'art. 27 c.p.p. solo per le misure cautelari.

La competenza per la convalida del fermo o dell'arresto, in capo al Gip che ha giurisdizione sul luogo in cui l'arresto o il fermo sono stati eseguiti, ha carattere assolutamente inderogabile ed è regola valida per ogni tipo di reato che abbia determinato il provvedimento restrittivo, data la specificità della normativa che individua tale criterio, in ossequio all'esigenza che l'arrestato o il fermato venga messo a disposizione del giudice nel più breve tempo possibile, sottoponendo così all'immediato controllo giurisdizionale una misura restrittiva adottata per iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero. (Fattispecie in tema di fermo di P.G. per uno dei reati indicati nell'art. 51 terzo comma bis c.p.p.).

Cass. pen. n. 394/1994

Nessuna violazione del principio del giudice naturale si riscontra nel fatto — tutt'altro che raro, specie in presenza di un cospicuo numero di indagati — che alla convalida dei fermi o degli arresti — ed all'applicazione di misure coercitive — provvedono non uno solo, ma più magistrati, purché ciascuno di essi sia addetto, o ritualmente applicato all'ufficio del Gip.

Cass. pen. n. 1725/1993

La fissazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dell'udienza di convalida dell'arresto prima della ricezione della relativa richiesta da parte del P.M. non determina la nullità dell'udienza e del successivo provvedimento, posto che per il caso in questione nessuna norma prevede la nullità, né può essere ravvisata nullità di ordine generale per inosservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale e nella sua partecipazione al procedimento. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che nella specie ricorre una mera irregolarità e che in ogni caso un'eventuale nullità avrebbe potuto essere dedotta dal solo P.M. e non dall'arrestato).

Cass. pen. n. 454/1993

In caso di notificazioni urgenti a mezzo di telefono, dirette ad assicurare la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato all'udienza di convalida, la disposizione dell'art. 391, comma secondo, c.p.p. opera in deroga a quella dell'art. 149, comma quinto, stesso codice, nel senso che basta il mancato reperimento del difensore nominato (di fiducia o d'ufficio) in uno dei luoghi dallo stesso indicati a norma dell'art. 65 att. c.p.p., per procedere alla nomina di sostituto ex art. 97, comma quarto, c.p.p., non occorrendo in tale caso seguire la procedura sostitutiva della notificazione mediante telegramma prevista per le altre persone dal citato art. 149.

Cass. pen. n. 448/1993

Nell'ipotesi in cui non venga dato l'avviso al difensore per l'interrogatorio dell'arrestato in sede di convalida e non venga successivamente rinnovato l'interrogatorio stesso a seguito di applicazione della misura cautelare della custodia carceraria, la relativa nullità per il mancato avviso, rientrante tra quelle a regime intermedio, non può più essere eccepita o rilevata, se non venga dedotta con l'istanza di riesame o con i motivi aggiunti.

Cass. pen. n. 4508/1993

In tema di udienza di convalida, una volta che il difensore di fiducia sia avvertito telefonicamente, ma il messaggio non giunge al destinatario, in quanto resti registrato sulla sua segreteria telefonica, non spetta al medesimo la conferma telegrafica di cui all'art. 149, quarto comma, c.p.p., e legittimamente il giudice per le indagini preliminari procede a nomina di difensore d'ufficio. (In motivazione la Suprema Corte ha ritenuto che la risposta della segreteria telefonica equivalga a mancato reperimento del difensore).

Cass. pen. n. 4997/1992

In tema convalida di arresto in flagranza, la mancata spedizione del telegramma di conferma dell'avviso telefonico al difensore di fissazione dell'udienza di convalida (art. 390, comma secondo, c.p.p.) non determina nullità della notifica non essendo prevista tra i casi di invalidità tassativamente indicati dall'art. 171 c.p.p.

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