(massima n. 1)
Il giudizio di convalida del fermo o dell'arresto deve essere eseguito anche nel caso in cui il PM abbia rimesso in libertą il fermato o l'arrestato per una qualsiasi ragione, non essendo egli esonerato dall'obbligo di sottoporre al controllo giurisdizionale l'operato della polizia giudiziaria. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del G.i.p. che aveva dichiarato inammissibile la richiesta del P.M. di non convalidare un arresto, in quanto eseguito fuori flagranza, dopo avere gią posto in libertą l'arrestato, ai sensi dell'art. 389 c.p.p.).