(massima n. 1)
Atteso che, ai sensi dell'art. 390, comma 1, ultima parte, c.p.p., la competenza a convalidare il fermo appartiene al giudice per le indagini preliminari del luogo in cui esso č stato eseguito, deve ritenersi che da detta competenza derivi quella dell'ufficio del pubblico ministero che chiede la convalida e che quindi, tale ufficio possa essere diverso da quello dal quale il fermo č stato disposto.