(massima n. 1)
Anche per il provvedimento di convalida dell'arresto o del fermo vale la regola generale, desumibile dall'art. 128 c.p.p., per cui può esservi un distacco temporale fra il momento della deliberazione e quello del deposito dell'ordinanza, comprensiva della motivazione. In deroga, però, alla summenzionata regola generale, il termine per il deposito, fissato dall'art. 391, comma 7, c.p.p. in quarantotto ore dal momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice, ha carattere non ordinatorio ma perentorio, comportando la sua inosservanza la perdita di efficacia dell'arresto o del fermo.