(massima n. 1)
Ai fini della tempestività della richiesta di convalida di arresto o di fermo, la quale può essere validamente effettuata anche mediante telefax diretto alla cancelleria del giudice competente, deve farsi riferimento al momento in cui detta richiesta perviene all'ufficio destinatario, anche se in orario di chiusura al pubblico o in giorno festivo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento di ricorso proposto dal pubblico ministero, ha censurato la decisione del giudice per le indagini preliminari il quale aveva ritenuto tardiva, rispetto al termine di 48 ore previsto dall'art. 390 c.p.p., una richiesta di convalida che, tempestivamente trasmessa con telefax ricevuto dalla cancelleria in giorno festivo, in assenza del personale addetto all'ufficio, era stata poi rinnovata, su richiesta dello stesso personale, il giorno successivo, a termine scaduto).