(massima n. 2)
L'art. 657, comma 1, c.p.p., stabilendo che il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, «computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia č ancora in corso», esclude che, verificandosi la seconda di dette ipotesi, sia richiesta, oltre alla condizione di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo (posterioritą del periodo di custodia da computare rispetto al tempo di commissione del reato cui si riferisce la condanna definitiva da eseguire), anche l'ulteriore condizione che trattisi di custodia sofferta ingiustamente o inutilmente.