(massima n. 1)
Il giudizio di convalida del fermo o dell'arresto deve essere eseguito anche nel caso in cui il pubblico ministero abbia rimesso in libertą il fermato o l'arrestato, non essendo egli esonerato dall'obbligo di sottoporre al controllo giurisdizionale l'operato della polizia giudiziaria. (Diff.: n. 5396 del 1995, Rv. 203097).