(massima n. 1)
Quando la richiesta di una misura coercitiva venga formulata nei confronti di una persona arrestata in flagranza di reato, la relativa decisione non può essere presa prima dell'udienza di convalida, atteso che l'art. 391 c.p.p. consente al P.M. di produrre fino a tale udienza gli elementi a sostegno della richiesta e pertanto una decisione presa precedentemente viola il principio del contraddittorio. (Fattispecie di annullamento dell'ordinanza con la quale il Gip in presenza di richiesta contestuale di convalida dell'arresto e di applicazione della custodia in carcere, aveva rigettato immediatamente la seconda, prima dell'udienza di convalida).