(massima n. 1)
In materia di convalida dell'arresto in flagranza, nel caso in cui il pubblico ministero abbia rimesso in libertā l'arrestato, legittimamente il g.i.p. non convalida l'arresto, qualora il verbale di arresto non gli sia stato trasmesso, ex art. 122 delle norme di attuazione del codice procedura penale, pur dopo la scadenza del termine di quarantotto ore previsto dall'art. 390, comma 1, c.p.p., ma prima dell'udienza di convalida ovvero non sia stato prodotto nemmeno all'udienza, atteso che il giudizio di convalida deve seguire anche nell'ipotesi in cui il P.M. abbia rimesso in libertā l'arrestato e che la ritualitā delle circostanze nelle quali si č verificata la restrizione della libertā č desumibile essenzialmente dal verbale di arresto, che contiene, ai sensi dell'art. 386, comma 3, seconda parte, c.p.p., l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato e che deve pertanto essere in ogni caso trasmesso.