(massima n. 1)
Quando il luogo del fermo o dell'arresto č diverso da quello della consumazione del reato, la competenza all'applicazione della misura cautelare appartiene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 390, comma 1, e 391, comma 5, c.p.p., al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo in cui il fermo o l'arresto sono stati eseguiti, e tale competenza territoriale determina anche quella del tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.