(massima n. 1)
L'art. 390, comma 2, c.p.p., nel prevedere che al difensore (oltre che al pubblico ministero), venga «dato» e non «notificato» l'avviso dell'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, pone come condizione di validità di detto avviso solo quella che esso sia effettuato in forma idonea a procurare nel destinatario l'effettiva conoscenza del suo contenuto; condizione, questa, da ritenere soddisfatta anche quando, ricercato senza successo il difensore sull'utenza telefonica mobile a lui intestata, munita di segreteria telefonica, venga lasciato dal collaboratore di cancelleria apposito messaggio registrato da detta segreteria.