(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il P.M. ordina la liberazione della persona arrestata in flagranza non esime dalla instaurazione del procedimento di convalida innanzi al Gip, ma, stante il dettato del primo comma dell'art. 390 c.p.p., detto procedimento non dovrą necessariamente essere richiesto entro quarantotto ore dall'avvenuto arresto.