(massima n. 1)
Alla stregua delle modifiche dell'art. 274 c.p.p. apportate con la L. 8 agosto 1995, n. 332, la pericolosità sociale che giustifica l'adozione di una misura cautelare va desunta sia dalle specifiche modalità e dalle circostanze del fatto sia dalla personalità dell'indagato oggettivamente valutata sulla scorta dei precedenti penali e della condotta rilevata. La duplicità delle fonti indicate dalla legge dimostra che con l'espressione «modalità e circostanze del fatto» il legislatore ha inteso riferirsi al fatto-reato e con l'espressione «comportamenti e atti concreti» a condotta diversa dal fatto-reato, cioè alla condotta anteatta e successiva.