(massima n. 1)
Nel procedimento di applicazione delle misure cautelari nell'ambito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, qualora il pubblico ministero non sia presente, ma si limiti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 390, comma 3 bis, del c.p.p., richieste scritte Ģin ordine alla libertā personale con gli elementi su cui le stesse si fondanoģ, č necessario e sufficiente, per garantire il contraddittorio e il connesso diritto di difesa, che il giudice dia lettura, nel corso dell'udienza di convalida e prima dell'interrogatorio dell'arrestato, delle richieste scritte del pubblico ministero, mentre la nullitā dell'interrogatorio e la conseguente inefficacia della misura cautelare potrebbero giustificarsi soltanto nel caso in cui il difensore sia posto nella assoluta impossibilitā di conoscere le richieste del pubblico ministero in ordine alle misure cautelari e alle ragioni su cui si fondano. (La Corte ha escluso, invece, che al difensore dell'indagato debba essere assicurata la possibilitā di prendere visione, prima dell'interrogatorio, della richiesta scritta con cui il pubblico ministero ha chiesto l'applicazione del provvedimento coercitivo in sede di convalida dell'arresto e della documentazione a supporto; e ha escluso, altresė, che l'interrogatorio dell'arrestato debba essere caratterizzato, come invece l'interrogatorio di garanzia ex articolo 294 del c.p.p., da adempimenti formali quali il deposito degli atti e la facoltā di estrarne copia che possono risultare incompatibili con i ristretti termini di garanzia previsti per l'effettuazione dell'atto). (Mass. redaz.).