(massima n. 1)
Qualora il luogo dell'arresto in flagranza o del fermo sia diverso da quello della consumazione del reato, il giudice competente per la convalida in relazione al luogo dell'esecuzione dell'atto coercitivo da parte della polizia giudiziaria ben può applicare, qualora il pubblico ministero ne abbia fatto richiesta, anche una misura cautelare, in ordine alla quale resta comunque esclusa l'operatività dell'art. 27 c.p.p., che attribuisce efficacia interinale alle misure disposte da giudice incompetente; non si verte infatti, in tale ipotesi, in un caso di intervento surrogatorio in via d'urgenza, quanto piuttosto in un caso di esercizio del potere giurisdizionale da parte di organo dotato di una propria competenza funzionale derogatoria, individuata dall'art. 390 c.p.p. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che in dette ipotesi il giudice per le indagini preliminari il quale abbia disposto l'applicazione della misura ai sensi dell'art. 391, quinto comma, c.p.p. non deve dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell'art. 191 dello stesso codice, ma deve limitarsi a restituire gli atti al pubblico ministero che ha avanzato la richiesta, sicché la misura disposta non è soggetta a rinnovazione e, in mancanza, a caducazione).