(massima n. 1)
Il giudizio di convalida dell'arresto e del fermo, nel caso in cui il P.M. abbia rimesso in libertà l'arrestato o il fermato, pur dovendo necessariamente seguire al provvedimento di arresto o di fermo, non deve essere richiesto entro il termine delle quarantotto ore di cui al comma primo dell'art. 390 c.p.p. e celebrato nel termine di cui al successivo comma secondo. Ciò sia per una ragione logico sistematica (il cittadino in tal caso non sopporta privazione di libertà e l'esigenza di celerità non sussiste) sia per una ragione testuale, dato che il citato comma primo dell'art. 390 stabilisce che la richiesta dell'udienza di convalida va avanzata nei termini qualora il P.M. non debba ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.