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Articolo 582 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Presentazione dell'impugnazione

Dispositivo dell'art. 582 Codice di procedura penale

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111 bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato(1).

1-bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione(2).

2. [Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunaleo del giudice di pace(3) del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato](3).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.
1-bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione delle ricezione.
2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.

__________________

(1) Comma modificato dall'art. 33, co. 1, lett. e) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia").
(2) Comma introdotto dall'art. 33, co. 1, lett. e) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia").
(3) Comma abrogato dall'art. 98, co. 1, lett. a) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia")

Ratio Legis

Al fine di rispondere a precise esigenze di garanzia, la proposizione dell’impugnazione soggiace a precise regole formali (forma, presentazione e termini per impugnare), stabilite a pena di inammissibilità.

Spiegazione dell'art. 582 Codice di procedura penale

L’art. 582 c.p.p. (rivisto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina la presentazione dell’atto di impugnazione.

Il comma 1 (modificato dalla riforma Cartabia) stabilisce che, a meno che la legge non disponga diversamente, l’atto di impugnazione è presentato attraverso il deposito per via telematica con le modalità previste dall’art. 111 bis del c.p.p. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Poi, ai sensi del nuovo comma 1-bis (introdotto dalla riforma Cartabia), le parti private possono presentare l’atto di impugnazione mediante il deposito per via telematica ex art. 111 bis del c.p.p. oppure, in alternativa, personalmente o a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. In tal caso, il pubblico ufficiale, che riceve l’atto, vi appone l’indicazione del giorno e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

Il destinatario è il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Non è più possibile la presentazione e la spedizione in altro tribunale. Ciò era previsto dal comma 2 dell’art. 582 c.p.p. e dall’art. 583 del c.p.p.. Però, entrambe le norme sono state abrogate a seguito della riforma Cartabia.

Va precisato che, ai sensi dell’art. 591 del c.p.p., l’inosservanza delle disposizioni sulle modalità di presentazione dell’impugnazione dettate in questo articolo determina l’inammissibilità dell’impugnazione.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Quanto alle modalità di presentazione dell’atto, si introduce nell’art. 582 una distinzione a seconda che l’impugnazione sia proposta dalla parte o dai difensori, prevedendo l’uso delle modalità telematiche facoltativo nel primo caso e obbligatorio nel secondo, così operandosi anche il raccordo con quanto previsto, in materia di deposito telematico, dal nuovo art. 111 bis c.p.p., introdotto in attuazione della legge delega.
La disciplina viene conseguentemente semplificata, prevedendo che solo le parti, quando propongono personalmente l’impugnazione, possano presentare l’atto, in modalità analogica, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Massime relative all'art. 582 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 28825/2018

L'atto di appello del pubblico ministero (nella specie, in materia di misure di prevenzione), già sottoscritto da un magistrato della procura, può essere presentato, a norma dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., anche da personale interno alla stessa procura, incaricato della consegna, senza necessità di un atto formale di delega, purchè vi sia la garanzia dell'autenticità della sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della tempestività dell'atto di appello in calce al quale risultavano apposti il timbro e la firma del magistrato della procura, il timbro e la firma del cancelliere che aveva proceduto al deposito nonché altro timbro recante l'incarico ad un addetto della segreteria per il deposito dell'atto di appello presso la cancelleria del giudice di primo grado che risultava documentato dai registri di passaggio).

Cass. pen. n. 20779/2018

In tema di impugnazioni, le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. Ne consegue che qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice di pace, è inammissibile l'atto di appello presentato nella cancelleria del tribunale della medesima sede giudiziaria. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'appellante non poteva giovarsi della spedizione dell'atto al giudice di appello, perché effettuata dal tribunale presso il quale era stato irritualmente presentato e non dalla parte che aveva proposto l'impugnazione).

Cass. civ. n. 17534/2017

Nell'ipotesi in cui l'istanza di riesame avverso un'ordinanza di misura cautelare personale sia presentata, ex art. 582, comma secondo, cod. proc. pen. - mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovi la parte - ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., si ha riguardo al giorno in cui la richiesta perviene formalmente alla cancelleria del tribunale distrettuale competente. (In applicazione di questo principio la S.C. ha precisato che non è sufficiente la mera trasmissione telematica dell'istanza di riesame dall'ufficio ricevente a quello competente, ma occorre il rispetto delle formalità indicate nell'art. 64 disp. att. cod. proc. pen., e, segnatamente, in caso di urgenza ovvero di atti concernenti la libertà personale, l'osservanza delle forme previste dagli artt. 149 e 150 cod. proc. pen., espressamente richiamati dal detto art. 64, comma terzo, e, nel caso di utilizzazione di mezzi tecnici idonei, l'attestazione, a cura del funzionario di cancelleria del giudice mittente, di aver trasmesso il testo originale al giudice destinatario, ai sensi del comma quarto del medesimo art. 64).

Cass. pen. n. 6839/2017

È inammissibile l'impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria di un giudice incompetente e pervenuta oltre il termine di legge nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'art. 582 cod. proc. pen., in quanto ricade sull'impugnante il rischio che l'impugnazione presentata - con qualsiasi modalità, e quindi anche per posta - ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo aversi riguardo, ai fini della tempestività, solo alla data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio competente.

Cass. pen. n. 40254/2014

L'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando l'identità della persona che materialmente la presenta risulti desumibile dal complessivo esame del documento, con la conseguenza che la stessa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assume caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del P.M., in relazione al quale l'ufficio ricevente non aveva provveduto né ad identificare il presentatore dell'atto, né ad attestare l'esistenza di una delega in favore di quest'ultimo).

Cass. pen. n. 28656/2013

In tema di impugnazioni, le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex art. 582, comma secondo, c.p.p., l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. Ne consegue che qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice di pace, è inammissibile l'atto di appello presentato nella cancelleria del tribunale della medesima sede giudiziaria.

Cass. pen. n. 27162/2013

È inammissibile il ricorso per cassazione in calce al quale risulti apposto un semplice segno di croce, privo della annotazione di un pubblico ufficiale che attesti l'identità del presentatore e la sua impossibilità a sottoscriverlo. (La Suprema Corte, in motivazione, ha ribadito che nella nozione di pubblico ufficiale di cui all'art. 110, comma terzo, c.p.p., non rientra il difensore).

Cass. pen. n. 993/2012

I reclami previsti dall'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, attesa la loro natura di mezzi d'impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata, debbono essere sostenuti, a pena di inammissibilità, da specifici motivi.

Cass. pen. n. 800/2012

È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per vizi di motivazione i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa.

Cass. pen. n. 73/2012

I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), c.p.p. Ne consegue che costituiscono punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione, la questione relativa all'adeguatezza del giudizio di bilanciamento tra le circostanze, investita dall'appello originario, e quella inerente alla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente "ex "art. 80, comma secondo, del D.P.R. n. 309/1990, oggetto del motivo aggiunto proposto in sede di gravame.

Cass. pen. n. 20300/2010

Qualora l'atto di impugnazione di una parte privata sia presentato in cancelleria da un incaricato non occorre l'autentica della sua sottoscrizione, poichè l'art. 582 c.p.p., che le attribuisce la facoltà di avvalersi per la presentazione del relativo atto di un incaricato, non richiede siffatta formalità. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 311 c.p.p., sottoscritto personalmente dall'indagato in stato di detenzione e presentato dal difensore di fiducia, non iscritto all'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto il rapporto difensivo fiduciario faceva ragionevolmente presumere l'incarico a presentarlo).

Cass. pen. n. 35125/2008

È ammissibile l'impugnazione presentata (nella specie, a mezzo raccomandata ) nella cancelleria del giudice ad quem allorché essa sia tempestivamente pervenuta anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Cass. pen. n. 30060/2006

È ammissibile l'impugnazione, pur irritualmente proposta presso la cancelleria del giudice ad quem (anziché presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'articolo 582 c.p.p.), allorquando venga poi rimessa nei termini di legge presso la cancelleria dell'ufficio del giudice competente a riceverla.

Cass. pen. n. 8/2004

È ammissibile l'atto di impugnazione presentato da persona, identificata dal pubblico ufficiale ricevente, munita di incarico conferito oralmente (nella specie, la Corte ha ritenuto regolarmente presentata la richiesta di riesame avverso la misura cautelare personale, depositata dal sostituto processuale in assenza di una delega formale).

Cass. pen. n. 38944/2003

L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione non presenta natura di impugnazione, e dunque ad essa non si applica il capoverso dell'art. 582 c.p.p., che consente alle parti private ed ai difensori di depositare l'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice di pace o del tribunale del luogo in cui si trovano, ovvero presso un agente consolare all'estero. Ne consegue che deve considerarsi tardiva, e dunque inammissibile, la dichiarazione di opposizione depositata tempestivamente presso la cancelleria del luogo in cui si trova la persona offesa, e tuttavia pervenuta nella cancelleria del giudice procedente oltre il termine di dieci giorni indicato al comma terzo dell'art. 408 c.p.p. (In motivazione la Corte ha anche escluso che, così delimitato il termine, si realizzi una violazione degli artt. 3 e 24 Cost., posto che l'opposizione costituisce una mera forma di «collaborazione» con l'organo pubblico dell'accusa, che si manifesta nella fase iniziale del procedimento, per il cui esercizio il termine di fatto assicurato dalla legge è dunque congruo, ancorché meno cospicuo di quello previsto per atti che, come le impugnazioni, presentano funzione e struttura ben diverse).

Cass. pen. n. 35345/2002

L'atto di appello del pubblico ministero in materia cautelare può essere presentato, a norma dell'art. 582 c.p.p., richiamato dal combinato disposto degli artt. 309 comma 4 e 310 comma 2 c.p.p., anche a mezzo di persona incaricata addetta all'ufficio della procura della Repubblica, senza che sia necessario né un atto formale di delega, né l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell'atto presuppone un'attività di verifica dell'identità dell'incaricato, il quale svolge un'attività meramente materiale nell'ambito delle funzioni dell'ufficio di cui fa parte, che non può che essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso (nella fattispecie, l'atto era stato recapitato da un autista in servizio presso la procura della Repubblica, cui apparteneva il magistrato che aveva proposto impugnazione e la Corte ha ritenuto ammissibile l'atto di impugnazione).

Cass. pen. n. 12554/2002

Il termine previsto dall'art. 309, commi 5 e 9, per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame e per la decisione sulla richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva decorre dalla presentazione ovvero dalla ricezione (nell'ipotesi, come nella specie, di utilizzo di forme alternative di proposizione ex art. 583, comma 2 c.p.p.) della richiesta nella cancelleria del Tribunale (che designa l'Ufficio giudiziario nella sua unitaria organizzazione), senza che spieghi influenza sul suo decorso e, quindi, sulla conseguente perdita di efficacia della misura cautelare il fatto che detta richiesta sia stata - per evidenti disguidi in ordine ai criteri organizzativi che presiedono all'attività di smistamento degli atti giudiziari - concretamente consegnata alla cancelleria del giudice competente a decidere in ritardo rispetto alle rigide scansioni temporali previste dal succitato art. 309.

Cass. pen. n. 42963/2001

È inammissibile per tardività l'atto di impugnazione la cui presentazione, dall'attestazione dell'ufficio di cancelleria, risulti effetuata nell'ultimo giorno utile in ora successiva, sia pure di poco (nella specie, venti minuti), all'orario di chiusura al pubblico del suddetto ufficio, non potendo in contrario rilevare la prospettazione di mere ipotesi o supposizioni circa la possibilità che il presentatore, dopo aver fatto ingresso nell'ufficio prima della scadenza dell'orario di apertura, abbia dovuto attendere che il pubblico ufficiale addetto provvedesse all'effettiva ricezione dell'atto in questione. (Fattispecie relativa ad impugnazione del pubblico ministero).

Cass. pen. n. 2737/2000

La regola dettata dall'art. 568, comma quinto, c.p.p., secondo la quale, qualora l'impugnazione sia stata proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, non può trovare applicazione nel caso di inosservanza dell'art. 582, comma secondo, stesso codice, consistente nella presentazione dell'atto di impugnazione a un ufficio giudiziario diverso da quello stabilito trattandosi di inosservanza rientrante tra quelle espressamente previste, a pena di inammissibilità, dall'art. 591, comma quinto, lett. c), c.p.p. e non assimilabile alla proposizione dell'impugnazione a giudice incompetente. (Fattispecie relativa ad istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro presentata negli uffici della Procura della Repubblica che aveva proceduto alla convalida e non nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo di dimora della parte).

Cass. pen. n. 1879/2000

In tema di impugnazioni, la facoltà, consentita dal comma 1 dell'art. 582 c.p.p., di presentare personalmente o a mezzo di un incaricato l'atto di gravame nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, si estende anche alle ipotesi di presentazione dell'atto nella cancelleria degli uffici giudiziari alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo, dal momento che tale disposizione non provvede espressamente circa l'identità dei soggetti legittimati al deposito, la cui regolamentazione è lasciata al comma 1, ma si limita solamente ad individuare gli altri possibili luoghi in cui è possibile effettuarlo. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello depositato, presso la pretura di un luogo diverso da quello in cui fu pronunciato il provvedimento impugnato, da un professionista delegato dal difensore dell'imputato).

Cass. pen. n. 3763/2000

È inammissibile, per violazione dell'art. 582, comma primo, c.p.p., l'impugnazione del pubblico ministero non depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ma inoltrata direttamente al giudice della impugnazione. (Fattispecie di ricorso per cassazione trasmesso direttamente dal pubblico ministero alla Suprema Corte).

Cass. pen. n. 5676/1999

Secondo la generale disciplina dettata dagli artt. 582 e 583 c.p.p. e salve le particolari forme previste dall'art. 123 stesso codice per chi si trovi in stato di detenzione, ogni atto di impugnazione deve essere presentato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o deve essere spedito alla stessa cancelleria. (Fattispecie relativa a presentazione di ricorso per cassazione avverso provvedimento del tribunale di sorveglianza direttamente alla cancelleria della Corte Suprema, a mezzo del servizio postale).

Cass. pen. n. 5019/1999

In tema di impugnazione di provvedimenti cautelari, è luogo «diverso», ai sensi dell'art. 582 comma 2 c.p.p. (la cui applicazione è consentita dal combinato disposto degli artt. 309 comma 4 e 310 comma 2 stesso codice), il centro abitato nel quale è attiva una sezione distaccata della pretura, anche se la località nella quale è insediato il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato si trovi nella stessa città che ospita la pretura circondariale dalla quale la sezione distaccata dipende.

Cass. pen. n. 2395/1999

In tema di presentazione dell'atto di impugnazione, la disposizione in base alla quale la parte può proporre gravame personalmente o mezzo di un suo incaricato, è applicabile anche nelle ipotesi in cui le parti private intendano presentare la impugnazione non presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ma negli uffici giudiziari elencati — in alternativa a quelli indicati in linea generale nel primo comma dell'art. 582 c.p.p. — nel comma secondo dello stesso articolo. Invero, poiché il secondo comma nulla precisa circa la identità dei soggetti legittimati alla presentazione, ma si limita ad individuare altri possibili luoghi per l'espletamento di tale atto, devono ritenersi applicabili le medesime modalità stabilite al primo comma.

Cass. pen. n. 12754/1998

Ai fini della presentazione dell'atto di impugnazione, l'art. 582, comma primo, c.p.p. contempla la figura dell'incaricato, senza prescrivere particolari formalità per il conferimento dell'incarico, che può avvenire anche oralmente, sempre che, considerata la natura del rapporto dello stesso con il titolare della impugnazione, si abbia la garanzia in ordine alla autenticità della sottoscrizione. Trattandosi di impugnazione del pubblico ministero, sussiste tale garanzia ove l'atto sia presentato dall'autista del pubblico ministero, conosciuto dal pubblico ufficiale addetto alla ricezione dell'atto.

Cass. pen. n. 2140/1998

In materia di riesame delle misure cautelari, la facoltà eccezionale concessa alle parti private di presentare l'atto d'impugnazione nella cancelleria della pretura del luogo ove esse si trovano può essere esercitata anche nel caso in cui tale luogo — diverso dalla sede del tribunale distrettuale — sia quello in cui venne emesso il provvedimento impugnato (nella specie, dal Gip presso il tribunale), atteso che l'inciso, contenuto nell'art. 582 cpv. c.p.p., «se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento» va inteso, in una lettura coordinata con il comma primo ed ispirata al principio del favor impugnationis, come diversità rispetto al luogo in cui l'impugnazione va presentata secondo la regola propria, il quale coincide, con le impugnazioni ordinarie, con quello della cancelleria che ha emesso il provvedimento impugnato mentre per il riesame delle misure cautelari personali con quello della cancelleria del giudice ad quem, cioè del tribunale distrettuale del riesame.

Cass. pen. n. 268/1997

L'appello proposto dal procuratore generale presso la corte di appello avverso una sentenza pretorile, pervenuto nella cancelleria della pretura dopo il termine di legge va dichiarato inammissibile né può rilevare il tempestivo deposito dell'impugnazione nell'ufficio affari penali della procura generale della Corte suddetta: invero esso non equivale alla spedizione dell'atto a mezzo del servizio postale ed il principio dettato dall'art. 583 comma secondo c.p.p. non si presta ad una applicazione che vada oltre i casi in esso espressamente previsti, trattandosi di un'eccezione alla regola di ordine generale sancita dall'art. 582 c.p.p. secondo la quale l'impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

Cass. pen. n. 7627/1996

L'impugnazione proposta l'ultimo giorno utile dopo l'orario di chiusura dell'ufficio della cancelleria deve ritenersi ammissibile purché il ricevimento del relativo atto non derivi da un'iniziativa unilaterale del funzionario (perché in tal caso si legittimerebbero intollerabili favoritismi soprattutto quando impugnante sia il pubblico ministero), ma sia conseguenza di una consuetudine instauratasi nell'ufficio ovviamente purché l'atto venga presentato in tempo prossimo all'orario di chiusura dell'ufficio stesso. (Affermando siffatto principio la Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del pubblico ministero e quella di un imputato proposte rispettivamente 30 e 35 minuti dopo l'orario di chiusura della cancelleria sussistendo ivi la prassi di ricevere atti di gravame oltre l'orario di ufficio).

Cass. pen. n. 5579/1996

L'art. 582 c.p.p. prevede che l'atto di impugnazione possa essere presentato «a mezzo di incaricato» il quale deve essere indicato sull'atto stesso del pubblico ufficiale addetto alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. Nel caso di appello da parte del P.M., il procuratore della Repubblica può avvalersi di tale disposizione dando incarico a persona appartenente al suo ufficio (quale può essere anche un commesso). La circostanza che il nominativo dell'incaricato non venga più menzionato dal funzionario di cancelleria il quale si limiti ad indicare solamente la qualifica del soggetto, a lui nota, non può comportare l'inammissibilità dell'appello. Non può invero porsi a carico della parte, che abbia correttamente adempiuto agli oneri relativi ad un atto determinato stabiliti dalla legge a suo carico, l'inottemperanza di regole che devono essere osservate dai funzionari preposti alla ricezione dell'atto stesso.

Cass. pen. n. 1736/1996

In caso di presentazione dell'impugnazione della parte privata a mezzo di incaricato, la qualità di quest'ultimo deve risultare o da un'esplicita delega rilasciata dal diretto interessato al presentatore ovvero da una chiara attestazione del pubblico ufficiale della dichiarazione — comportante l'assunzione della relativa responsabilità — resagli dal presentatore di agire per delega dell'interessato.

Cass. pen. n. 4736/1996

In tema di presentazione della richiesta di riesame, il rinvio «alle forme» previste dall'art. 582 c.p.p., effettuato dal comma 4 dell'art. 309 c.p.p. - applicabile, ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.p., anche al procedimento d'appello - ricomprende anche la disposizione contenuta nel comma 2 del predetto art. 582, in virtù della quale sia le parti private, sia i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trovano, se tale luogo, però, è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ne deriva che, qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, devono considerarsi inammissibili la richiesta di riesame ovvero l'atto di appello presentati nella cancelleria della pretura della medesima sede giudiziaria.

Cass. pen. n. 4312/1995

La facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni, dichiarazione e richiesta con atto ricevuto dal direttore dell'Istituto, prevista dall'art. 123 c.p.p., non preclude le possibilità di ricorrere alle forme ordinarie previste dall'art. 582 c.p.p.

Cass. pen. n. 6666/1995

È ammissibile l'impugnazione, priva dell'autenticazione della firma, presentata personalmente dall'imputato agli arresti domiciliari al comandante la stazione C.C. il quale abbia provveduto a trasmettere per posta il relativo atto al giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato: ed invero tale procedura corrisponde al dettato dell'art. 123 comma secondo c.p.p., fatto salvo dall'art. 582 comma primo c.p.p.

Cass. pen. n. 2076/1994

In tema di impugnazioni dell'imputato detenuto, qualora l'atto sia trasmesso per mezzo del servizio postale, il requisito dell'autenticazione della sottoscrizione, prescritto a pena di inammissibilità dagli artt. 583 e 591 c.p.p. e riguardante necessariamente tutte le parti in cui eventualmente si articoli l'impugnazione (dichiarazione e motivi), non può ritenersi soddisfatto allorché i motivi siano presentati in busta chiusa, non potendosi in tal caso parlare correttamente di atto ricevuto dal direttore dell'istituto ai sensi dell'art. 123 c.p.p., in quanto l'Amministrazione penitenziaria, che è tenuta a inoltrare il plico come lo riceve, può garantire la provenienza da un determinato soggetto del plico medesimo, ma non certamente il suo contenuto.

Cass. pen. n. 7488/1994

Tanto la disciplina dell'abrogato codice di rito, quanto quella del vigente codice non contengono deroghe alle modalità di proposizione e di presentazione dell'impugnazione da parte di imputati sottoposti al soggiorno obbligato. Infatti l'art. 198, comma 4, c.p.p. 1930 e l'art. 123, comma 2, c.p.p. prevedono la possibilità di presentare l'impugnazione ad ufficiale di polizia giudiziaria (che ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente) unicamente all'imputato in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice. Pertanto, è inammissibile la dichiarazione di ricorso presentata dal soggiornante obbligato al maresciallo comandante la stazione dei carabinieri.

Cass. pen. n. 759/1994

In tema di impugnazioni, nel caso di appello proposto dall'ufficio del P.M., non è necessario, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, che nell'atto di appello risulti l'indicazione della persona che ha materialmente depositato l'atto medesimo servendosi del «registro di passaggio»: quest'ultimo costituisce infatti il veicolo ufficiale di trasferimento degli atti da un ufficio giudiziario all'altro, e, quindi, la persona che ha presentato l'atto può essere agevolmente individuata attraverso la consultazione di tale registro.

Cass. pen. n. 1997/1993

Il nuovo codice di procedura penale, a differenza del precedente, contempla all'art. 582 la figura del nuncius, incaricato di presentare l'atto di impugnazione; poiché la disposizione non specifica le modalità di manifestazione dell'incarico, deve ritenersi ammissibile anche la forma orale purché, attraverso la natura o il contenuto della relazione di colui che presenta l'atto con chi lo ha sottoscritto - relazione e persone note al pubblico ufficiale addetto alla ricezione - si abbia la garanzia della autenticità della firma. (Fattispecie relativa a presentazione, considerata rituale, dell'atto di impugnazione da parte di incaricata che si era qualificata come segretaria di studio del difensore).

Cass. pen. n. 428/1993

Il collaboratore addetto all'ufficio di segreteria del pubblico ministero è istituzionalmente legittimato, nell'ambito delle sue mansioni, alla presentazione, presso la cancelleria del giudice, di atti d'impugnazione proposti dallo stesso pubblico ministero. Pertanto, ai fini della validità di detta presentazione, non è necessario che egli sia munito di apposito mandato.

Cass. pen. n. 4886/1993

La presentazione dei motivi di impugnazione, da parte del detenuto, alla direzione dell'istituto carcerario, in busta chiusa, è inidonea a realizzare le finalità dell'atto, che deve essere ricevuto dal direttore al quale il contenuto della busta è ignoto e, come tale, non adatto a dimostrare la volontà di impugnare, che per contro deve essere espressamente manifestata in forme tassative, alla cui osservanza è strettamente legato il dovere del pubblico ufficiale ricevente di apporre l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, nonché di sottoscriverlo.

Cass. pen. n. 8141/1992

Non occorre l'autenticazione della sottoscrizione (prevista soltanto per il caso di spedizione a mezzo del servizio postale), quando l'atto di impugnazione di una parte privata sia presentato in cancelleria da un incaricato, ai sensi dell'art. 582, comma 1, c.p.p.

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Consulenze legali
relative all'articolo 582 Codice di procedura penale

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Anonimo .. chiede
lunedì 26/02/2024
“Spett.le Brocardi.it

La domanda si riferisce al deposito atti penali relativo alle modalità di deposito degli stessi.

Avverso la sentenza della Corte di appello penale sarà proposto ricorso presso la Corte di Cassazione nel corso del presente anno 2024.

In base ai decreti del Ministero di Giustizia di cui il n. 217/2023, sono ha chiedere quanto segue:

Il deposito del ricorso presso la Corte di Cassazione penale avverso la sentenza della Corte di Appello nel corso del presente anno 2024 può essere (ancora) depositato nel tradizionale modo cartaceo con i relativi allegati, presso la cancelleria della Corte di Appello che ha emesso la sentenza, o vi è rischio di inammissibilità ?

Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 27/02/2024
La risposta è positiva, salvo quanto si dirà alla fine.

Attualmente il ricorso per cassazione può essere depositato anche in via cartacea in quanto L’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha differito l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 c.p.p. in materia di deposito dell’impugnazione (che prevede il deposito telematico esclusivo delle impugnazioni), fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento che dovrà essere adottato con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2023 per disciplinare le regole tecniche del processo penale telematico.

Allo stesso modo va ricordato che con il decreto del 18 luglio 2023 è slittata l’entrata in vigore del decreto del 4 luglio 2023 a mezzo del quale veniva previsto il deposito esclusivo del ricorso per cassazione mediante il sistema del processo penale telematico.

Ad oggi, quindi, paradossalmente abbiamo tre vie per i depositi penali del ricorso per cassazione e, segnatamente:
- il processo penale telematico;
- deposito cartaceo;
- deposito via PEC.

Si noti tuttavia quanto segue.

Stante la schizofrenia e l’oggettiva confusione dei provvedimenti adottati dal Ministero, nei palazzi di giustizia vige attualmente il caos. A ciò si aggiunga che il deposito del ricorso deve essere seguito dal convoglio delle copie per la Cassazione e le parti civili. Ergo la cosa migliore da fare sarebbe quella di effettuare, prima del deposito, un accesso presso la cancelleria della Corte d’Appello procedente onde accordarsi sulle modalità di deposito preferite e sulle modalità di convoglio delle copie del ricorso di cui si è detto prima.