(massima n. 1)
Tanto la disciplina dell'abrogato codice di rito, quanto quella del vigente codice non contengono deroghe alle modalitā di proposizione e di presentazione dell'impugnazione da parte di imputati sottoposti al soggiorno obbligato. Infatti l'art. 198, comma 4, c.p.p. 1930 e l'art. 123, comma 2, c.p.p. prevedono la possibilitā di presentare l'impugnazione ad ufficiale di polizia giudiziaria (che ne cura l'immediata trasmissione all'autoritā competente) unicamente all'imputato in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice. Pertanto, č inammissibile la dichiarazione di ricorso presentata dal soggiornante obbligato al maresciallo comandante la stazione dei carabinieri.