(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione in calce al quale risulti apposto un semplice segno di croce, privo della annotazione di un pubblico ufficiale che attesti l'identità del presentatore e la sua impossibilità a sottoscriverlo. (La Suprema Corte, in motivazione, ha ribadito che nella nozione di pubblico ufficiale di cui all'art. 110, comma terzo, c.p.p., non rientra il difensore).