(massima n. 2)
Poiché, in materia di sostanze stupefacenti, è la detenzione in sè di tali sostanze a costituire reato, indipendentemente dalla finalità di spaccio, con la sola eccezione costituita dalla destinazione ad uso personale (nel quale caso il fatto si degrada a illecito amministrativo), ne deriva che, una volta che risulti esclusa la detta destinazione, tanto basta ad impedire che si dia luogo alla revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., non essendovi, per quanto sopra detto, necessità di estendere l'indagine alla verifica della destinazione delle sostanze stesse allo spaccio.