(massima n. 1)
La regola dettata dall'art. 568, comma quinto, c.p.p., secondo la quale, qualora l'impugnazione sia stata proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, non può trovare applicazione nel caso di inosservanza dell'art. 582, comma secondo, stesso codice, consistente nella presentazione dell'atto di impugnazione a un ufficio giudiziario diverso da quello stabilito trattandosi di inosservanza rientrante tra quelle espressamente previste, a pena di inammissibilità, dall'art. 591, comma quinto, lett. c), c.p.p. e non assimilabile alla proposizione dell'impugnazione a giudice incompetente. (Fattispecie relativa ad istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro presentata negli uffici della Procura della Repubblica che aveva proceduto alla convalida e non nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo di dimora della parte).