(massima n. 1)
È ammissibile l'impugnazione, pur irritualmente proposta presso la cancelleria del giudice ad quem (anziché presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'articolo 582 c.p.p.), allorquando venga poi rimessa nei termini di legge presso la cancelleria dell'ufficio del giudice competente a riceverla.