(massima n. 1)
Ai fini della quantificazione della pena definitiva da espiare, č da escludersi la detraibilitā della detenzione sofferta all'estero a titolo di espiazione definitiva per un reato diverso da quello per il quale č stata chiesta l'estradizione sia pure per il periodo successivo alla notifica all'imputato ivi detenuto dell'ulteriore provvedimento restrittivo ai fini estradizionali. Tale principio, tuttavia, subisce una deroga nelle ipotesi in cui lo Stato ove il soggetto sia detenuto per altre cause stabilisce che il titolo di privazione della libertā personale dell'essere l'ordine di arresto ai fini estradizionali e non l'espiazione della pena.