(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, la facoltā, consentita dal comma 1 dell'art. 582 c.p.p., di presentare personalmente o a mezzo di un incaricato l'atto di gravame nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, si estende anche alle ipotesi di presentazione dell'atto nella cancelleria degli uffici giudiziari alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo, dal momento che tale disposizione non provvede espressamente circa l'identitā dei soggetti legittimati al deposito, la cui regolamentazione č lasciata al comma 1, ma si limita solamente ad individuare gli altri possibili luoghi in cui č possibile effettuarlo. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello depositato, presso la pretura di un luogo diverso da quello in cui fu pronunciato il provvedimento impugnato, da un professionista delegato dal difensore dell'imputato).