(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex art. 582, comma secondo, c.p.p., l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo se tale luogo č diverso da quello in cui č stato emesso il provvedimento impugnato. Ne consegue che qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice di pace, č inammissibile l'atto di appello presentato nella cancelleria del tribunale della medesima sede giudiziaria.