(massima n. 1)
In tema di presentazione dell'atto di impugnazione, la disposizione in base alla quale la parte può proporre gravame personalmente o mezzo di un suo incaricato, è applicabile anche nelle ipotesi in cui le parti private intendano presentare la impugnazione non presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ma negli uffici giudiziari elencati — in alternativa a quelli indicati in linea generale nel primo comma dell'art. 582 c.p.p. — nel comma secondo dello stesso articolo. Invero, poiché il secondo comma nulla precisa circa la identità dei soggetti legittimati alla presentazione, ma si limita ad individuare altri possibili luoghi per l'espletamento di tale atto, devono ritenersi applicabili le medesime modalità stabilite al primo comma.