(massima n. 1)
L'atto di appello del pubblico ministero (nella specie, in materia di misure di prevenzione), già sottoscritto da un magistrato della procura, può essere presentato, a norma dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., anche da personale interno alla stessa procura, incaricato della consegna, senza necessità di un atto formale di delega, purchè vi sia la garanzia dell'autenticità della sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della tempestività dell'atto di appello in calce al quale risultavano apposti il timbro e la firma del magistrato della procura, il timbro e la firma del cancelliere che aveva proceduto al deposito nonché altro timbro recante l'incarico ad un addetto della segreteria per il deposito dell'atto di appello presso la cancelleria del giudice di primo grado che risultava documentato dai registri di passaggio).