(massima n. 1)
Il collaboratore addetto all'ufficio di segreteria del pubblico ministero č istituzionalmente legittimato, nell'ambito delle sue mansioni, alla presentazione, presso la cancelleria del giudice, di atti d'impugnazione proposti dallo stesso pubblico ministero. Pertanto, ai fini della validitā di detta presentazione, non č necessario che egli sia munito di apposito mandato.