(massima n. 1)
È inammissibile l'impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria di un giudice incompetente e pervenuta oltre il termine di legge nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'art. 582 cod. proc. pen., in quanto ricade sull'impugnante il rischio che l'impugnazione presentata - con qualsiasi modalità, e quindi anche per posta - ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo aversi riguardo, ai fini della tempestività, solo alla data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio competente.