(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo se tale luogo č diverso da quello in cui č stato emesso il provvedimento impugnato. Ne consegue che qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice di pace, č inammissibile l'atto di appello presentato nella cancelleria del tribunale della medesima sede giudiziaria. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'appellante non poteva giovarsi della spedizione dell'atto al giudice di appello, perché effettuata dal tribunale presso il quale era stato irritualmente presentato e non dalla parte che aveva proposto l'impugnazione).