(massima n. 1)
In tema di presentazione della richiesta di riesame, il rinvio «alle forme» previste dall'art. 582 c.p.p., effettuato dal comma 4 dell'art. 309 c.p.p. - applicabile, ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.p., anche al procedimento d'appello - ricomprende anche la disposizione contenuta nel comma 2 del predetto art. 582, in virtł della quale sia le parti private, sia i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trovano, se tale luogo, perņ, č diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ne deriva che, qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, devono considerarsi inammissibili la richiesta di riesame ovvero l'atto di appello presentati nella cancelleria della pretura della medesima sede giudiziaria.