(massima n. 1)
L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione non presenta natura di impugnazione, e dunque ad essa non si applica il capoverso dell'art. 582 c.p.p., che consente alle parti private ed ai difensori di depositare l'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice di pace o del tribunale del luogo in cui si trovano, ovvero presso un agente consolare all'estero. Ne consegue che deve considerarsi tardiva, e dunque inammissibile, la dichiarazione di opposizione depositata tempestivamente presso la cancelleria del luogo in cui si trova la persona offesa, e tuttavia pervenuta nella cancelleria del giudice procedente oltre il termine di dieci giorni indicato al comma terzo dell'art. 408 c.p.p. (In motivazione la Corte ha anche escluso che, così delimitato il termine, si realizzi una violazione degli artt. 3 e 24 Cost., posto che l'opposizione costituisce una mera forma di «collaborazione» con l'organo pubblico dell'accusa, che si manifesta nella fase iniziale del procedimento, per il cui esercizio il termine di fatto assicurato dalla legge è dunque congruo, ancorché meno cospicuo di quello previsto per atti che, come le impugnazioni, presentano funzione e struttura ben diverse).