(massima n. 1)
È ammissibile l'impugnazione, priva dell'autenticazione della firma, presentata personalmente dall'imputato agli arresti domiciliari al comandante la stazione C.C. il quale abbia provveduto a trasmettere per posta il relativo atto al giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato: ed invero tale procedura corrisponde al dettato dell'art. 123 comma secondo c.p.p., fatto salvo dall'art. 582 comma primo c.p.p.