(massima n. 2)
Il nuovo codice di procedura penale, a differenza del precedente, contempla all'art. 582 la figura del nuncius, incaricato di presentare l'atto di impugnazione; poiché la disposizione non specifica le modalità di manifestazione dell'incarico, deve ritenersi ammissibile anche la forma orale purché, attraverso la natura o il contenuto della relazione di colui che presenta l'atto con chi lo ha sottoscritto - relazione e persone note al pubblico ufficiale addetto alla ricezione - si abbia la garanzia della autenticità della firma. (Fattispecie relativa a presentazione, considerata rituale, dell'atto di impugnazione da parte di incaricata che si era qualificata come segretaria di studio del difensore).