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Articolo 489 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni

Dispositivo dell'art. 489 Codice di procedura civile

Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento [499 2] (1).

In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione [16, 26] (2) (3).

Note

(1) L'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza fatta dai creditori hanno valore, non solo per le notificazioni e comunicazioni di tutti gli atti del processo esecutivo, bensì anche per gli atti introduttivi delle opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi e quella di terzi [v. 615, 617 e 619]. Per ciò che concerne gli atti successivi a tali opposizioni si applica, invece, la disposizione dell'art. 170 (che prevede che, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni vengono fatte presso il procuratore costituito, a meno che la parte non si sia costituita personalmente senza assistenza).
Le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi al debitore e agli altri interessati verrano regolate dagli artt.138 c.p.c. e ss.
(2) In mancanza dell'indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio, le notificazioni e le comunicazioni vanno fatte presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Tale disposizione trova applicazione solo alle notificazioni e non anche alle comunicazioni. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, infatti, queste ultime possono farsi secondo i modi ordinari [v. 170].
(3) Infine, è opportuno segnalare che con la riforma del 2005 anche il debitore ha l'onere di eleggere domicilio o dichiarare la residenza (si veda l'art. 492 del c.p.c.).

Ratio Legis

La norma in esame è dettata solo ed esclusivamente per il processo esecutivo e non trova applicazione nel processo di cognizione dove le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo vanno fatte al procuratore costituito. Questa diversità è dovuta alla non obbligatorietà del patrocinio del difensore nel processo esecutivo.
Nel caso in cui il creditore sia rappresentato da un difensore, le notificazioni non vanno fatte direttamente al difensore, bensì alla parte presso il difensore.

Spiegazione dell'art. 489 Codice di procedura civile

Secondo quanto previsto dalla norma in esame, da leggere in combinato disposto con il terzo comma dell’art. 480 del c.p.c., nell’atto di precetto i creditori pignoranti devono effettuare l’elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza, le quali avranno valore non soltanto per le notificazione e comunicazioni di tutti gli atti del processo esecutivo, ma anche per gli atti introduttivi delle opposizioni all’esecuzione, agli atti esecutivi e per l’opposizione di terzo.
La medesima dichiarazione o elezione di domicilio dovranno farla i creditori intervenuti nella loro domanda di intervento.

Per quanto concerne gli atti introduttivi delle opposizioni, va precisato che in giurisprudenza si preferisce distinguere l'ipotesi dell'opposizione a precetto, proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, da quella in cui l'opposizione sia successiva all'inizio del processo esecutivo.
È stato infatti ritenuto che la regola speciale prevista dalla norma in esame possa trovare applicazione solo dopo l'inizio dell'esecuzione (con conseguente applicazione delle norme generali per la notificazione dell'opposizione a precetto proposta prima dell'inizio dell'esecuzione), mentre per gli atti introduttivi delle opposizioni, successivi all'inizio del processo esecutivo, troverebbe applicazione quanto qui previsto.
Solo un orientamento più rigoroso ritiene che l'art. 489 sia applicabile esclusivamente al processo esecutivo, mentre gli atti introduttivi delle opposizioni, a prescindere che siano proposti prima o dopo l'inizio dell'esecuzione, debbono essere notificati ai sensi degli artt. 138 ss. c.p.c.

Per il debitore e gli altri interessati, invece, le comunicazioni e le notificazioni dovranno effettuarsi ai sensi degli artt. 138 e ss. c.p.c.
Inoltre, per tutti gli atti susseguenti alle predette opposizioni, vale il disposto dell’art. 170 del c.p.c., secondo cui, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni vengono fatte presso il procuratore costituito, salvo il caso in cui la parte si sia costituita personalmente.

In mancanza di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, le notificazioni si faranno presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione, mentre le comunicazioni si faranno secondo i modi ordinari.

Si ritiene che la norma in esame non si ponga in deroga al disposto di cui all' art. 84 del c.p.c., considerato quale principio generale applicabile anche al processo esecutivo; pertanto, qualora sia stato nominato un difensore, lo stesso è legittimato a ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni (comprese le comunicazioni dei provvedimenti del giudice) anche in assenza di elezione di domicilio presso di lui.

Occorre, infine, precisare che, malgrado l’attuale formulazione della norma, a seguito della riforma del 2005 anche in capo al debitore incombe l’onere di eleggere domicilio o dichiarare la residenza, essendo ciò espressamente previsto all’art. 492 del c.p.c..

Massime relative all'art. 489 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 16128/2010

La norma contenuta nell'art. 489 cod. proc. civ., relativa al luogo dove devono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni inerenti l'esecuzione forzata, è posta nell'interesse dei creditori e non del debitore; pertanto, essa è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti nel procedimento medesimo. (Rigetta, Trib. Lucera, 26/07/2005).

Cass. civ. n. 18513/2006

La norma contenuta nell'art. 489, cod. proc. civ., relativa al luogo dove devono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell'esecuzione forzata, è posta nell'interesse dei creditori contro i quali sono proposte le opposizioni, e non del debitore. Pertanto, essa è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti a quelli intervenuti nel processo medesimo, mentre al contrario alla notificazione delle opposizioni proposte dal debitore, quando la esecuzione sia iniziata, si applicano le norme generali degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ., con conseguente nullità dell'opposizione notificata nel domicilio eletto dal creditore a norma dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. (Rigetta, Trib. Benevento, 8 Aprile 2002).

Cass. civ. n. 11256/2002

In tema di notificazioni e comunicazioni di atti del processo esecutivo, l'art. 489 c.p.c. — secondo il quale al creditore procedente ed agli intervenuti le notificazioni e le comunicazioni si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto o nel ricorso per intervento, mentre in mancanza possono farsi presso la cancelleria del giudice — non si applica ai soggetti ai quali la legge non impone di dichiarare la residenza o di eleggere il domicilio, con la conseguenza che a questi ultimi le notificazioni e le comunicazioni devono essere eseguite secondo le regole generali stabilite dagli artt. 136 e 137 ss. c.p.c. È, pertanto, legittima la comunicazione al debitore del decreto di fissazione dell'udienza di audizione delle parti effettuata presso la residenza del debitore medesimo, senza che, d'altra parte, possa ritenersi che la comunicazione stessa debba essere eseguita, in applicazione della regola dettata dall'art. 170 c.p.c., presso il procuratore costituito nel giudizio di opposizione al precetto, sia perché detta norma attiene al processo di cognizione — e quindi ha natura speciale rispetto alle norme generali contenute nei citati artt. 136 ss. c.p.c. — sia perché la nomina di un difensore per il suddetto giudizio di opposizione non è compiuta in un atto del processo esecutivo, che non è ancora iniziato.

Cass. civ. n. 2872/1983

La norma dettata dall'art. 489 c.p.c., relativa al luogo dove debbono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell'esecuzione forzata, è applicabile soltanto alla notificazione ed alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti ed a quelli intervenuti nel processo medesimo, mentre, per ciò che attiene alle notificazioni delle opposizioni proposte dal debitore e dal terzo quando la esecuzione sia iniziata, si applicano le norme generali degli artt. 138 e ss. c.p.c. Pertanto, qualora l'opposizione di terzo sia stata notificata a norma dell'art. 480, terzo comma, c.p.c., il giudice deve ordinare la rinnovazione dell'atto ex art. 291 c.p.c., con efficacia ex tunc e, in difetto, quando l'incorsa nullità sia fatta valere con l'impugnazione, la causa deve essere rinviata allo stesso giudice per la rinnovazione della notificazione.

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