Secondo quanto previsto dalla norma in esame, da leggere in combinato disposto con il terzo comma dell’
art. 480 del c.p.c., nell’
atto di precetto i creditori pignoranti devono effettuare l’
elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza, le quali avranno valore non soltanto per le
notificazione e
comunicazioni di tutti gli atti del processo esecutivo, ma anche per gli atti introduttivi delle opposizioni all’esecuzione,
agli atti esecutivi e per l’
opposizione di terzo.
La medesima dichiarazione o elezione di domicilio dovranno farla i
creditori intervenuti nella loro domanda di
intervento.
Per quanto concerne gli atti introduttivi delle opposizioni, va precisato che in giurisprudenza si preferisce distinguere l'ipotesi dell'opposizione a precetto, proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, da quella in cui l'opposizione sia successiva all'inizio del processo esecutivo.
È stato infatti ritenuto che la regola speciale prevista dalla norma in esame possa trovare applicazione solo dopo l'inizio dell'esecuzione (con conseguente applicazione delle norme generali per la notificazione dell'opposizione a precetto proposta prima dell'inizio dell'esecuzione), mentre per gli atti introduttivi delle opposizioni, successivi all'inizio del processo esecutivo, troverebbe applicazione quanto qui previsto.
Solo un orientamento più rigoroso ritiene che l'art. 489 sia applicabile esclusivamente al processo esecutivo, mentre gli atti introduttivi delle opposizioni, a prescindere che siano proposti prima o dopo l'inizio dell'esecuzione, debbono essere notificati ai sensi degli
artt. 138 ss. c.p.c.
Per il debitore e gli altri interessati, invece, le comunicazioni e le notificazioni dovranno effettuarsi ai sensi degli artt. 138 e ss. c.p.c.
Inoltre, per tutti gli atti susseguenti alle predette opposizioni, vale il disposto dell’
art. 170 del c.p.c., secondo cui, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni vengono fatte presso il
procuratore costituito, salvo il caso in cui la parte si sia costituita personalmente.
In mancanza di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, le notificazioni si faranno presso la
cancelleria del
giudice competente per l’esecuzione, mentre le comunicazioni si faranno secondo i modi ordinari.
Si ritiene che la norma in esame non si ponga in deroga al disposto di cui all'
art. 84 del c.p.c., considerato quale principio generale applicabile anche al processo esecutivo; pertanto, qualora sia stato nominato un difensore, lo stesso è legittimato a ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni (comprese le comunicazioni dei provvedimenti del giudice) anche in assenza di elezione di domicilio presso di lui.
Occorre, infine, precisare che, malgrado l’attuale formulazione della norma, a seguito della riforma del 2005 anche in capo al
debitore incombe l’onere di eleggere domicilio o dichiarare la residenza, essendo ciò espressamente previsto all’
art. 492 del c.p.c..